Il sistema pensionistico
La pensione è una prestazione economica corrisposta dall'ente previdenziale al beneficiario in occasione del verificarsi del tipo di evento assicurato (sopravvenuta incapacità lavorativa, vecchiaia ecc.) Tradizionalmente la pensione è riconosciuta in relazione a un rapporto di lavoro subordinato; tuttavia, trattamenti pensionistici sono stati previsti anche in assenza di un rapporto lavorativo, per il caso di soggetti che versino in condizioni di indigenza e che risultino inidonei all'attività lavorativa (cosiddette pensioni sociali). Per i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici vigono poi regole peculiari, e i trattamenti pensionistici sono corrisposti direttamente dall'ente datore di lavoro. Con riferimento ai soli lavoratori privati, si distingue tra diversi tipi di pensione in relazione al genere di evento assicurato e ai diversi requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della prestazione.
1. Pensione di vecchiaia. Le finalità del sistema pensionistico sono di garantire a tutti i cittadini un livello minimo di sussistenza quando l'età li costringe ad abbandonare l'attività lavorativa. Inoltre, solitamente, la pensione è commisurata alla retribuzione percepita nell'ultima fase dell'attività lavorativa in modo da evitare una caduta troppo brusca del tenore di vita. Le prestazioni pensionistiche sono finanziate mediante il prelievo di contributi sociali a carico di datori di lavoro e lavoratori secondo un rapporto che, per quanto riguarda il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, è di 3 a 1. I contributi sociali tuttavia non assicurano il pareggio del bilancio dell'INPS, perciò lo Stato deve intervenire a colmare il disavanzo pensionistico. Nel 1992 è stato deliberato un progressivo innalzamento dell'età pensionabile fino al raggiungimento, a regime, dei 65 anni per gli uomini e dei 60 anni per le donne. Una successiva legge di riforma ha introdotto a partire dal 1996 un nuovo meccanismo di calcolo, in base al quale l'ammontare della pensione è più strettamente rapportato all'entità delle somme versate durante la vita contributiva e al loro rendimento.
2. Pensione di anzianità. Ne hanno diritto gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti qualora possano vantare 35 anni di anzianità contributiva e abbiano almeno 57 anni di età. Inoltre vi hanno diritto coloro che a qualunque età abbiano raggiunto anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
3. Pensione di invalidità. Ne hanno diritto i lavoratori autonomi o subordinati, iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria, la cui capacità lavorativa risulti essere ridotta in misura inferiore al terzo a causa di infermità, difetto fisico o mentale. L’assegno di invalidità viene erogato per un periodo di tre anni al termine dei quali può essere confermato sino a divenire definitivo dopo tre riconoscimenti consecutivi.
4. Prestazioni assistenziali. Come già accennato, trattamenti pensionistici sono previsti anche a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in favore di soggetti socialmente ed economicamente 'deboli'; si tratta di prestazioni che possono essere definite di carattere 'assistenziale' in senso stretto. Tali sono la pensione di inabilità, per il caso di totale incapacità al lavoro, o per la capacità lavorativa ridotta in misura inferiore al terzo per soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni e l'assegno di accompagnamento per i minori di 18 anni incapaci alla deambulazione, che frequentino la scuola dell'obbligo; presupposto comune è che tutti i soggetti così individuati non risultino essere titolari di redditi al di là di limiti fissati per legge. Analoghi trattamenti sono previsti per i sordomuti e i ciechi; per il caso di cecità assoluta, oltre alla pensione, è prevista un'indennità di accompagnamento. In via generale, è previsto un trattamento pensionistico per tutti i cittadini italiani sopra i 65 anni con reddito minimo (la cosiddetta pensione sociale).