Le società di capitali
Nel gennaio 2003, dopo oltre sessant’anni dall’entrata in vigore del codice civile (1942), la disciplina delle società di capitali, contenuta nel Titolo V del Libro V del codice civile stesso, è stata oggetto di una riforma di carattere organico. Lo sviluppo economico degli scorsi decenni e le profonde trasformazioni che hanno interessato l’economia nella sua globalità, avevano reso i modelli e le strutture societarie contemplate dall’ordinamento previgente obsoleti, essendo divenuti gli stessi assai poco compatibili con la gestione delle nuove attività economiche. Con la riforma del diritto societario il legislatore ha inteso predisporre un sistema di norme espressamente concepite per la gestione di attività di impresa assai dinamiche, ad esempio sotto il profilo del cambiamento dell’attività esercitata o della compagine sociale. Nelle società di capitali l’elemento patrimoniale riveste una posizione di preminenza rispetto a quello personale, nel senso che il socio rileva per la quota di capitale sottoscritta, e non per le sue qualità personali, come invece avviene nelle società di persone. Nell’impresa il rischio del socio è limitato al denaro od ai beni conferiti in società, rispondendo per le obbligazioni sociali solamente quest’ultima, con il proprio patrimonio (fa tuttavia eccezione il caso del socio accomandatario di società di accomandita per azioni, la cui responsabilità è illimitata e solidale). Ancora, il potere di amministrazione non è direttamente connesso alla qualità di socio; questi, esprimendo il proprio voto in assemblea, può solamente concorrere alla nomina dell’organo amministrativo. Infine la qualità di socio è trasferibile, per atto tra vivi o mortis causa; in altri termini il mutamento della persona del socio non comporta modificazione del contratto di società. Sono società di capitali le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.
La società per azioni (s.p.a.). cc 2325 s.
È il principale tipo di società di capitali ed è predisposta per l’esercizio di attività economiche che necessitano di ingenti capitali. Ha personalità giuridica e dunque le sue vicende sono del tutto indipendenti da quelle dei suoi soci.
1. Partecipazione dei soci. La società risponde dei suoi debiti solo con il proprio patrimonio, e i soci, se la società è in perdita o fallisce, perdono solo il conferimento con il quale ebbero ad acquistare azioni della società. La qualità di socio si acquista infatti mediante l'acquisto di azioni che sono titoli di credito e dunque circolano con facilità, trovando anche per questo un vasto pubblico di acquirenti (in genere, risparmiatori, che con l'acquisto di azioni intendono fare un investimento). La partecipazione del socio alla vita della società è di natura prevalentemente economica, nel senso che se la società è in attivo ai soci vengono distribuiti utili: essi, però, non amministrano la società, né possono prendere diretta conoscenza della documentazione relativa all'attività di amministrazione. Per questo, e perché le vicende delle grandi società per azioni coinvolgono un grandissimo numero di soci-risparmiatori, la legge detta alcune norme a tutela del capitale e della veridicità dei bilanci sociali, perché la possibilità che ha la società di pagare i propri debiti risiede solo nel capitale e nella solidità del patrimonio, del quale la contabilità sociale dev'essere specchio fedele.
2. L'atto costitutivo. cc 2328 La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico, deve indicare:
– le generalità dei soci fondatori e degli eventuali promotori, e il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
– la denominazione e il comune ove è posta la sede della società (e le eventuali sedi secondarie);
– l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
– l’ammontare del capitale sottoscritto, che non può essere inferiore a 120.000 ¤, e di quello versato;
– il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione;
– il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura;
– le norme di ripartizione degli utili;
– i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
– il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, con l’indicazione di coloro che hanno la rappresentanza della società;
– il numero dei componenti il collegio sindacale;
– la nomina dei primi amministratori e sindaci e – se previsto – del soggetto cui è demandato il controllo contabile;
– l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;– la durata della società o, se la stessa è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, che comunque non può essere superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere dal contratto sociale.
Le norme relative al funzionamento della società sono invece contenute nello statuto che, anche qualora formi oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo.
3.Iscrizione della società e acquisto della personalità giuridica. L’atto costitutivo deve essere depositato, a cura del notaio che lo ha ricevuto, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale cc 2330. Debbono essere allegati i documenti che comprovano la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società, e cioè che il capitale sociale sia stato sottoscritto per intero; che siano state rispettate le disposizione di legge in materia di conferimenti; che siano state ottenute le autorizzazioni e che ricorrano le altre condizioni richieste
dalle leggi speciali in relazione allo specifico oggetto della società stessa. L’iscrizione
della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo; l’ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione presentata, iscrive la società nel registro. Con l’iscrizione la società acquista personalità giuridica cc 2331. Per le operazioni compiute in nome della società precedentemente all’iscrizione, la legge dispone la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi dei soggetti che hanno agito, oltre che dei soci che, nell’atto costitutivo ovvero con atto separato, hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione. A seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese, le somme depositate al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo (pari ad almeno il 25% dei conferimenti in denaro ovvero, in ipotesi di costituzione con atto unilaterale, corrispondenti all’intero ammontare degli stessi), possono essere consegnate agli amministratori.
4. Costituzione per pubblica sottoscrizione cc 2333 s. L’ordinamento prevede una forma alternativa di costituzione. In particolare, la società per azioni può essere costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione, sulla base di un programma che deve indicare l’oggetto, il capitale, le principali disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’eventuale partecipazione agli utili che i promotori riservano in loro favore, e il termine entro il quale l’atto costitutivo deve essere stipulato. Prima di essere reso pubblico, il programma, con le firme autenticate dei promotori – cioè di coloro che hanno firmato il programma stesso – deve essere depositato presso un notaio. Le sottoscrizioni delle azioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e nell’atto debbono essere indicate, oltre alle generalità del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione. Effettuata la sottoscrizione, i sottoscrittori sono tenuti al versamento previsto dalla legge cc 2342 entro il termine, comunque non superiore ai trenta giorni dalla sottoscrizione stessa, assegnato loro dai promotori. In caso di inutile decorso del termine, i promotori possono agire contro il sottoscrittore moroso, ovvero sciogliere lo stesso dall’obbligazione assunta. In questo secondo caso, sarà possibile procedere con la costituzione della società solamente a seguito di nuova collocazione delle azioni precedentemente sottoscritte. I promotori debbono a questo punto convocare l’assemblea dei sottoscrittori, per la cui valida costituzione è richiesta la presenza della metà dei sottoscrittori stessi; l’assemblea accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società; delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto; delibera circa la riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; nomina gli amministratori, i membri del collegio sindacale e, qualora sia previsto, il soggetto cui è demandato il controllo contabile. Ciascun sottoscrittore ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte; per la validità delle deliberazione la legge richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è invece richiesto il consenso di tutti i sottoscrittori per modificare le condizioni stabilite nel programma). Eseguite le precedenti operazioni, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l’atto costitutivo, che deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese. I Promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società; quest’ultima è tenuta a rilevare i medesimi dalle obbligazioni assunte e dalle spese sostenute, sempre che queste siano state necessarie per la costituzione della società stessa (o siano state comunque approvate dall’assemblea). In particolare, la legge dispone che i promotori, e coloro per conto dei quali i medesimi hanno agito, sono solidalmente responsabili verso la società stessa e verso i terzi per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società, per l’esistenza dei conferimenti in natura ed infine per la veridicità delle comunicazioni da costoro fatte al pubblico per la costituzione della società.
5. Le azioni. cc 2346 s. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni. L’azione è un certificato di un certo valore nominale emesso dalla società per azioni e attribuito al socio a fronte del suo conferimento. È controversa la natura giuridica dell’azione come titolo di credito. Si deve tuttavia ricordare che, salvo diversa disposizione di leggi speciali, lo statuto può escludere l’emissione di titoli o prevedere l’impiego di verse tecniche di legittimazione e di circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale. Ad ogni socio viene assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento; una diversa assegnazione delle azioni può essere prevista dall’atto costitutivo. Il valore dei conferimenti non può mai essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. Le azioni debbono essere tutte del medesimo valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Lo statuto può tuttavia prevedere categorie di azioni munite di diritti diversi, anche sotto il particolare profilo della partecipazione alle perdite. Pur entro certi limiti, il contenuto delle varie categorie di azioni può essere liberamente determinato dalla società. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. Ogni azione attribuisce, oltre al diritto di voto in assemblea, il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni, del patrimonio netto che residua dalla liquidazione della società. Possono essere anche create azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a determinati argomenti, ovvero con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, ma il loro valore non deve complessivamente superare la metà del capitale sociale. I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, salvo lo statuto o le leggi speciali non dispongano diversamente. I titoli al portatore possono essere emessi solamente dopo che le relative azioni sono state interamente liberate, cioè quanto il relativo apporto è stato integralmente conferito. Per quanto concerne la circolazione delle azioni, mentre i titoli al portatore si trasferiscono con la loro materiale consegna, il trasferimento delle azioni nominative avviene mediante girata autenticata da un notaio (o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali); il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate ha diritto ad ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci ed è legittimato ad esercitare i diritti sociali. La legge prevede anche un mezzo di trasferimento delle azioni nominative diverso dalla girata cc 2022. In ipotesi di mancata emissione dei titoli azionati, il trasferimento delle azioni produce effetti nei confronti della società con l’iscrizione nel libro dei soci. Nei casi di azioni nominative e di mancata emissione dei titoli azionari lo statuto può prevedere limiti alla circolazione delle azioni, sottoponendo il loro trasferimento a condizioni o vietandolo, per un periodo non superiore ai cinque anni. Le limitazioni al trasferimento delle azioni debbono risultare dal titolo.
6. L’organizzazione interna della società per azioni. Come ogni persona giuridica, anche la società per azioni agisce, e cioè svolge la propria attività, per il tramite di organi, a ciascuno dei quali competono determinate funzioni. Nel regime previgente la riforma del diritto societario, l’ordinamento giuridico italiano contemplava un solo modello di organizzazione interna della società (cosiddetta governance), articolato su tre distinti organi sociali: l’assemblea dei soci, gli amministratori ed il collegio sindacale. Con l’entrata in vigore della summenzionata riforma, alla società viene data la facoltà di scegliere il proprio sistema di amministrazione e di controllo tra tre distinti modelli organizzativi. La scelta viene effettuata in sede di redazione dell’atto costitutivo, dando indicazione nel medesimo del modello cui la società intende affidarsi; in mancanza di tale indicazione si presume adottato il modello tradizionale. I tre possibili sistemi di amministrazione e di controllo della società per azioni previsti dall’ordinamento sono: un modello analogo a quello tradizionale, con l’organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) controllato dal collegio sindacale, il sistema dualistico cc 2409-octies s ed il sistema monistico cc 2409-sexiesdecies s. Tanto nel primo, quanto nell’ultimo, la funzione decisionale compete all’assemblea dei soci, mentre nel secondo una parte significativa delle funzioni dell’assemblea stessa sono attribuite al consiglio di sorveglianza.
7. L’assemblea dei soci cc 2363 s. È l’organo (collegiale) cui compete la funzione deliberativa e che forma ed esprime la volontà della società. Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. In base all’oggetto della deliberazione, si distingue in ordinaria e straordinaria. Nelle società per azioni prive del consiglio di sorveglianza, competono all’assemblea ordinaria l’approvazione del bilancio; la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (nonché, se previsto, del soggetto cui è demandato il controllo contabile); la determinazione del compenso di amministratori e sindaci, se non stabilito nello statuto; la deliberazione sulla responsabilità di amministratori e sindaci. L’assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all’anno, delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. Qualora invece l’organizzazione interna della società preveda il consiglio di sorveglianza, la legge dispone la competenza dell’assemblea ordinaria in materia di: nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza; determinazione del compenso degli stessi, se non stabilito nello statuto; deliberazione sulla responsabilità dei consiglieri medesimi; deliberazione sulla distribuzione degli utili; nomina del revisore. Anche in questa seconda ipotesi, l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno. L’assemblea è straordinaria quando delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, oltre che negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Per quanto concerne la convocazione, il codice civile dispone specifiche formalità, diverse a seconda che la società faccia o meno ricorso al capitale di rischio (sono tali le società con azioni quotate nei mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante).
– Convocazione cc 2366 s. L’assemblea può essere convocata dagli amministratori, o dal consiglio di gestione, di propria iniziativa ovvero a seguito di richiesta di un numero di soci tale da rappresentare almeno un decimo del capitale sociale (o la minor percentuale eventualmente prevista nello statuto); nella domanda, i soci che richiedono la convocazione debbono indicare gli argomenti da trattare. In questo secondo caso, qualora gli organi amministrativi o di controllo della società non abbiamo provveduto ad effettuare la convocazione, questa può essere ordinata con decreto dal tribunale, sentiti i componenti degli organi stessi e qualora il rifiuto di provvedere sia risultato ingiustificato.
– Quorum costitutivo e deliberativo cc 2368 s. Per la regolare costituzione dell’assemblea ordinaria la legge richiede l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (le azioni prive di voto nell’assemblea stessa sono escluse dal computo); l’assemblea delibera a maggioranza assoluta, sempre che lo statuto non richieda una più elevata maggioranza. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, se non è richiesta dallo statuto una maggioranza più elevata. Può accadere che i soci che partecipano all’assemblea non rappresentino complessivamente la parte di capitale richiesta per la regolare costituzione dell’assemblea stessa; in tal caso l’assemblea deve essere convocata nuovamente. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci che vi partecipano; per ciò che invece riguarda l’assemblea straordinaria, la legge dispone che la stessa è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e che delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Per determinate deliberazioni, la legge o lo statuto possono richiedere maggioranza più elevate.
– Rappresentanza nell’assemblea cc 2372. A determinate condizioni, e salvo contraria disposizione statutaria, i soci possono farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti sono conservati dalla società.
– Invalidità delle deliberazioni cc 2377 s. I soci assenti, dissenzienti o astenuti, gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il collegio sindacale possono impugnare le deliberazioni non conformi alle disposizioni di legge o statutarie. L’impugnazione deve essere proposta davanti al tribunale del luogo ove la società ha sede nel termine di 90 giorni dalla data della deliberazione ovvero, per il caso in cui questa debba essere iscritta nel registro delle imprese o depositata presso il medesimo, entro il termine di 90 giorni dalla data dell’iscrizione o del deposito stesso. L’annullamento della deliberazione obbliga amministratori, consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti.
8. I sistemi di amministrazione e controllo della società per azioni. Qualora nello statuto non disponga diversamente, l’amministrazione ed il controllo della società sono affidati, rispettivamente, agli amministratori ed al collegio sindacale, oltre che al soggetto cui è eventualmente demandato il controllo contabile. In alternativa a questo modello organizzativo, lo statuto può adottare il sistema dualistico ovvero il sistema monistico.
9. Gli amministratori cc 2380-bis s. La legge attribuisce alla loro esclusiva competenza la gestione dell’impresa. Gli amministratori, che non debbono essere necessariamente soci, compiono tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste
costituiscono il consiglio di amministrazione. Il numero degli amministratori è
stabilito dallo statuto; qualora questo ne indichi solamente un numero minimo
ed un numero massimo, la determinazione è effettuata dall’assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non viene nominato dall’assemblea. Di regola, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, stabilisce l’ordine del giorno dello stesso, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri vengano adeguatamente informati sulle materie all’ordine del giorno. Qualora lo statuto lo preveda (o l’assemblea lo consenta) il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno (amministratore delegato) o più dei suoi componenti; in tal caso il consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, oltre a poter comunque impartire direttive agli organi delegati. Questi debbono avere cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa; ancora, riferiscono periodicamente al consiglio di amministrazione circa l’andamento generale della gestione e circa la sua prevedibile evoluzione, oltre che sulle operazioni di maggior rilievo effettuata dalla società o dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e pertanto ciascuno di essi ha facoltà di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite le informazioni relative alla gestione.
– Cause di ineleggibilità cc 2382. Per ciò che concerne le cause di ineleggibilità, la legge dispone che non può essere eletto amministratore (e se nominato decade
dall’ufficio) l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi è chi sia stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
– Nomina ccc 2383. Gli amministratori sono nominati dall’assemblea, eccetto i primi che sono minati nell’atto costitutivo; salvo diversa disposizione statutaria sono rieleggibili ma non possono essere nominati per un periodo non superiore ai tre esercizi. Sono inoltre in qualunque tempo revocabili dall’assemblea, anche in ipotesi di nomina nell’atto costitutivo. La nomina deve essere iscritta nel registro delle imprese, con l’indicazione degli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è, di regola, generale.
– Responsabilità cc 2392. Gli amministratori sono tenuti ad adempiere ai doveri loro imposti dallo statuto e dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze; rispondono solidalmente verso la società per i danni derivati dall’inosservanza di tali doveri. Sono inoltre responsabili verso i creditori sociali per la mancata osservanza degli obblighi relativi al mantenimento dell’integrità del patrimonio della società. Salvo autorizzazione dell’assemblea, gli amministratori debbono astenersi dall’esercitare, direttamente o indirettamente, una attività economica in concorrenza con quella svolta dalla società.
10. Il collegio sindacale cc 2397 cc. È l’organo di controllo interno della società per azioni.
– Composizione cc 2397. Si compone di 3 o 5 membri effettivi, non necessariamente
soci, e di 2 membri supplenti. La legge richiede che almeno un membro effettivo ed un supplente vengano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia; i membri restanti, se non iscritti nel medesimo registro, debbono essere scelti tra gli iscritti in determinati albi professionali oppure tra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Alla nomina del presidente del collegio sindacale provvede l’assemblea dei soci.
– Nomina cc 2440. Per la prima volta, i sindaci sono nominati nell’atto costitutivo della società, in seguito, dall’assemblea dei soci; restano in carica per tre esercizi. A tutela della loro indipendenza, la legge dispone che i sindaci possano essere revocati solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere inoltre approvata con decreto del tribunale, sentito il sindaco interessato. Tanto la nomina a sindaco quanto la cessazione dell’ufficio debbono essere iscritte nel registro delle imprese. In caso di morte, rinunzia o decadenza di un sindaco, subentrano, temporaneamente, i supplenti in ordine di età. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dall’ufficio l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento, la condanna a pena comportante l’interdizione (anche temporanea) dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, la sussistenza di rapporti di parentela con gli amministratori della società (o di società dalla stessa controllate ovvero che la controllano) e la sussistenza di rapporti lavorativi con la società (o con società dalla stessa controllate ovvero che la controllano); ulteriori cause di ineleggibilità o decadenza possono essere previste dallo statuto.
– Doveri e poteri cc 2403 s. Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul funzionamento dello stesso; quando la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere affidato al collegio sindacale anche il controllo contabile (in tal caso il collegio deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel relativo registro). Per poter svolgere le funzioni loro affidate, i sindaci in ogni momento possono compiere, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie circa l’andamento delle operazioni sociali o determinati affari, anche con riferimento a società controllate. I sindaci debbono riunirsi almeno ogni 90 giorni e assistere alla adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
– Responsabilità cc 2407. Nell’adempiere ai loro doveri, i sindaci sono tenuti alla professionalità ed alla diligenza richieste dalla natura dell’affare, sono responsabili della veridicità di quanto attestano e devono mantenere il segreto sui fatti e sui documenti di cui a causa dell’ufficio hanno conoscenza. I sindaci rispondono solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, ma solamente nel caso in cui, qualora i sindaci stessi avessero svolto la loro attività di vigilanza conformemente agli obblighi della carica, non si sarebbe prodotto il danno.
– Denuncia al collegio sindacale cc 2408. Ciascun socio può denunciare al collegio sindacale i fatti che ritiene censurabili. Qualora la denunzia provenga da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale (soglia ridotta al 2% nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) il collegio sindacale è tenuto ad indagare sui fatti denunciati senza ritardo ed a presentare le sue conclusione ed eventuali proposte all’assemblea. Lo statuto può comunque prevedere, per la denuncia, percentuali di partecipazione al capitale sociale minori.
11. Il controllo contabile cc 2409-bis s. Qualora non sia affidato al collegio sindacale, il controllo contabile sulla società viene esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Per quanto riguarda le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, tale controllo è esercitato da una società di revisione iscritta nel relativo registro che, limitatamente a questi incarichi, è soggetta alla disciplina dell’attività di revisione dettata per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Il soggetto cui è demandato il controllo contabile deve verificare, nel corso dell’esercizio ed almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; deve verificare la corrispondenza del bilancio di esercizio (e dell’eventuale bilancio consolidato) alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alla legge; deve infine esprimere, tramite apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio (e sull’eventuale bilancio consolidato). Il revisore, o la società di revisione incaricata del controllo, può domandare agli amministratori documenti e notizie utili ai fini del controllo stesso, ed effettuare ispezioni.
– Conferimento e revoca dell’incarico cc 2409-quater. Salvo il caso di nomina contenuta nell’atto costitutivo, l’incarico del controllo contabile viene conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale, e la stessa ne determina il corrispettivo. L’incarico, che ha durata di tre esercizi, è revocabile solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato. Alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge possono aggiungersene altre stabilite dallo statuto, che può inoltre richiedere ulteriori requisiti riguardanti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato della forma di controllo in oggetto.
12. Il sistema dualistico cc 409-octies s. Lo statuto della società può prevedere che l’amministrazione ed il controllo della società stessa siano esercitati, rispettivamente, da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza.
– Il consiglio di gestione. Costituito da almeno due componenti (anche non soci), compete lui, ed in via esclusiva, la gestione dell’impresa; in particolare il consiglio di gestione compie tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. È ammessa la possibilità di delega, da parte del consiglio, di proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Ad eccezione dei primi componenti, la cui nomina è contenuta nell’atto costitutivo, la nomina è in seguito effettuata dal consiglio di sorveglianza. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza e restano in carica per massimo tre esercizi; sono rieleggibili, salvo diversa disposizione statutaria, e possono essere revocati, in qualunque tempo (e anche se nominati nell’atto costitutivo) dal consiglio di sorveglianza. In caso di revoca senza giusta causa hanno diritto al risarcimento dei danni.
– Il consiglio di sorveglianza. Si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre. La loro nomina spetta all’assemblea, anche se i primi componenti sono nominati nell’atto costitutivo; alla stessa assemblea compete pure la nomina del presidente dell’organo, i cui poteri sono determinati dallo statuto. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Lo statuto può inoltre subordinare l’assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Sono previste specifiche cause di ineleggibilità e di decadenza (ed altre possono essere disposte dallo statuto). I componenti l’organo restano in carica per tre esercizi e, salvo diversa disposizione statutaria, sono rieleggibili. Possono essere in qualunque tempo revocati dall’assemblea, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni qualora la revoca non sia sorretta da giusta causa. Per quanto concerne la competenza, il consiglio di sorveglianza nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; approva il bilancio di esercizio (e, ove redatto, il bilancio consolidato); vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, oltre che sul concreto funzionamento dello stesso; promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione; denuncia all’autorità giudiziaria le irregolarità gestionali; riferisce, per iscritto ed almeno una volta all’anno, all’assemblea circa l’attività di vigilanza svolta e le omissioni od i fatti censurabili rilevati. I componenti del consiglio di sorveglianza sono tenuti ad adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e debbono partecipare alla assemblee. Sono responsabili in solido con i componenti del consiglio di gestione per i fatti e le omissioni di costoro nel caso in cui, se avessero vigilato conformemente ai loro doveri, il danno non si sarebbe prodotto. Per quanto concerne il controllo contabile, trovano applicazione le norme precedentemente illustrate, in quanto compatibili.
13. Il sistema monistico cc 2409-sexies decies s. Lo statuto della società può infine adottare un sistema di amministrazione basato su di un consiglio di amministrazione e su di un comitato, costituito al suo interno, con funzione di controllo sulla gestione (tale organismo sostituisce il collegio sindacale). Al primo spetta, ed in via esclusiva, la gestione dell’impresa; la legge richiede che almeno un terzo dei suoi componenti sia in possesso dei requisiti di indipendenza disposti per i sindaci. Il consiglio di amministrazione, sempre che la statuto non disponga diversamente, determina il numero e nomina i componenti del comitato per il controllo sulla gestione; tale numero, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, non può essere inferiore a tre. I componenti del comitato per il controllo sulla gestione debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto, oltre che dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci; non debbono essere membri del comitato esecutivo, non debbono essere attribuite loro deleghe o particolari cariche e comunque non devono svolgere (anche di fatto) funzioni attinenti alla gestione dell’impresa, ovvero di società che la controllano o che ne sono controllate. È inoltre richiesto che almeno uno dei componenti del comitato venga scelto venga scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Per quanto concerne le sue competenze, il comitato per il controllo sulla gestione elegge, al suo interno, il presidente; vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, oltre che sulla idoneità del sistema stesso a rappresentare i fatti di gestione in maniera corretta; svolge gli ulteriori compiti che gli sono affidati dal consiglio di amministrazione, con particolare riguardo ai soggetti incaricati del controllo contabile. Per quanto concerne quest’ultimo, la legge dispone che il medesimo venga esercitato secondo le norme precedentemente illustrate, in quanto compatibili.
La società in accomandita per azioni cc 2452 s. Si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: i soci accomandatari, che rispondono per le obbligazioni sociali solidalmente ed illimitatamente, e i soci accomandanti, la cui responsabilità è circoscritta alla quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni. L’atto costitutivo deve contenere l’indicazione dei soci accomandatari, cui compete di diritto l’amministrazione della società; i medesimi sono specificamente assoggettati agli obblighi disposti per gli amministratori della società per azioni. Non hanno invece diritto di voto, per le azioni di loro proprietà, quando l’assemblea dei soci delibera la nomina o la revoca dei sindaci o dei componenti del consiglio di sorveglianza, ovvero l’esercizio dell’azione di responsabilità. La società in
accomandita per azioni si applica quasi integralmente la disciplina dettata per le società per azioni.
La società a responsabilità limitata (s.r.l.) cc 2462 s. Tipo di società nella quale per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il proprio patrimonio.
– Costituzione cc 2463. Rispetto all’ordinamento previgente, il procedimento risulta alquanto semplificato. La costituzione della società può avvenire mediante contratto od atto unilaterale. L’atto costitutivo, da redarsi per atto pubblico, deve in particolare contenere l’indicazione delle generalità dei soci (che possono essere anche persone giuridiche); della denominazione della società; del comune o dei comuni in cui sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie; dell’oggetto sociale; dell’ammontare del capitale sottoscritto (il cui ammontare minimo deve essere di ¤ 10.000) e di quello versato; dei conferimenti di ciascun socio e del valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura; della quota di partecipazione di ciascun socio; delle norme di funzionamento della società, specie di quelle che riguardano l’amministrazione e la rappresentanza; delle persone cui è affidata l’amministrazione e dei soggetti cui è eventualmente affidato il controllo contabile; dell’importo globale, almeno approssimativo, delle spese di costituzione poste a carico della società.
– Partecipazione del socio. La partecipazione del socio non può essere rappresentata da azioni. I diritti sociali spettano proporzionalmente alla partecipazione; l’atto costitutivo può tuttavia attribuire a singoli soci particolari diritti circa l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Di regola le partecipazioni
sono liberamente trasmissibili, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, ma anche il questo caso l’atto costitutivo può disporre diversamente. Il trasferimento della partecipazione ha effetto rispetto alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.
– Amministrazione cc 2475 s. Può essere affidata ad uno (amministratore unico) o più soci (consiglio di amministrazione), nominati dai soci stessi; è inoltre espressamente contemplata la possibilità che l’atto costitutivo attribuisca la gestione sociale a più soci (organo amministrativo pluripersonale), congiuntamente o disgiuntamente. L’atto costitutivo può prevedere che il consiglio di amministrazione adotti le proprie decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, cioè senza la necessità di una riunione dei suoi membri. Agli amministratori compete la rappresentanza generale della società. Per quanto concerne la loro responsabilità verso la società, gli amministratori rispondono solidalmente dei danni derivati dalla mancata osservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.
– Controlli. Ai soci estranei all’amministrazione spetta il diritto di ricevere dagli amministratori notizie circa lo svolgimento degli affari sociali; ai medesimi è riconosciuto inoltre il diritto di consultazione, anche per il tramite di professionisti di loro fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società. Ogni socio può promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori e chiedere all’autorità giudiziaria, in caso di gravi irregolarità nella gestione sociale, un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori stessi. Per quanto concerne il profilo del controllo legale dei conti, l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, determinandone competenze e poteri; la nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria qualora il capitale sociale sia superiore a € 120.000 oppure qualora per due esercizi consecutivi siano state superate determinate soglie di attivo dello stato patrimoniale, di fatturato e di occupati.
– Decisioni dei soci cc 2479 s. Ai soci spetta il potere di decisione in ordine alle materie che l’atto costitutivo riserva allo loro competenza; i medesimi decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori – ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale – sottopongono alla loro approvazione. In particolare sono riservate ai soci:
1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina, nei casi in cui la legge lo richiede, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, ovvero del revisore;
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
5) la decisione di effettuare operazioni comportanti sostanziali modificazioni dell’oggetto sociale o rilevante modificazione nei diritti dei soci.
Sempre che l’atto costitutivo lo preveda, i soci possono adottare le proprie decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, senza doversi riunire in assemblea; in assenza di tale previsione, le summenzionate decisioni – ma quelle di cui ai numeri 3 e 4 in ogni caso – debbono essere invece adottate mediante deliberazione assembleare. Si ricordi tuttavia che uno o più amministratori, ovvero un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, possono richiedere che la decisione venga deliberata dall’assemblea. Di regola le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, ma anche in questo caso l’atto costitutivo può disporre diversamente.
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali. Sono specifiche cause di scioglimento delle società di capitali cc 2484: il decorso del termine; il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguimento dello stesso (sempre che l’assemblea non deliberi modificazioni statutarie); l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemsociale al disotto del minimo legale (sempre che il capitale medesimo non venga tempestivamente reintegrato); la deliberazione dell’assemblea dei soci; le specifiche cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. Gli effetti dello scioglimento si determinano dalla data dell’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di scioglimento; in caso di scioglimento per deliberazione assembleare gli effetti si producono invece dalla data di iscrizione della deliberazione stessa. Al verificarsi di una causa di scioglimento di amministratori conservano - sino al momento della consegna ai liquidatori dei libri sociali, della situazione dei conti e di un rendiconto sulla gestione successiva all’ultimo bilancio approvato – il potere di gestione della società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. Compete all’assemblea, per le cui deliberazioni sono in questa circostanza richieste le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria, deliberare numero e nomina dei liquidatori, indicando quelli tra coloro ai quali spetta la rappresentanza della società, oltre ai criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione. La nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel registro delle imprese; avvenuta tale iscrizione gli amministratori cessano dalla carica. I liquidatori, che sono tenuti ad adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesti dalla natura dell’incarico, compiono tutti gli atti utili ai fini della liquidazione della società; effettuata quest’ultima predispongono e sottoscrivono il bilancio finale, indicando la parte che spetta a ciascun socio od azione nella divisione dell’attivo. Il bilancio, unitamente alle relazioni dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso il registro delle imprese entro 90 giorni dall’iscrizione del deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale; qualora ciò non avvenga il bilancio finale di liquidazione si intende approvato. I liquidatori debbono quindi chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. I libri della società sono depositati e conservati per 10 anni presso l’ufficio del registro delle imprese, affinché possano essere esaminati da chiunque vi abbia interesse.
Trasformazione, fusione e scissione. Si parla di trasformazione della società cc 2498 s quando la stessa adotta una forma societaria diversa da quella scelta in sede di costituzione. In tal caso, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti (anche processuali) dell’ente che ha effettuato la trasformazione. La trasformazione delle società di persone in società di capitali deve essere decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa disposizione del contratto sociale. A ciascun deve essere assegnato un numero di azioni od una quota proporzionale alla sua partecipazione; sono previste regole particolari per il caso del socio d’opera. La deliberazione assembleare di trasformazione di una società di capitali in una società di persone richiede le maggioranze e previste per le modifiche dello statuto; la legge richiede il consenso dei soci che con la trasformazione vengono ad assumere responsabilità illimitata. Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della
sua quota o delle sue azioni. Il codice civile prevede e disciplina le ipotesi di trasformazione eterogenea da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni e quelle di trasformazione di tali enti, con l’esclusione delle associazioni non riconosciute, in società di capitali.
– La fusione delle società cc 2501 s. È il fenomeno per il quale due o più società si uniscono in una sola. La legge ne prevede due forme: la fusione mediante costituzione di una nuova società (fusione propria) e la fusione mediante l’incorporazione in una società (cosiddetta incorporante) di una o più altre (cosiddette incorporate). Il procedimento di fusione prende avvio con la redazione, da parte dell’organo amministrativo delle società che partecipano alla fusione, del relativo progetto, dal quale debbono risultare: i soggetti societari partecipanti alla fusione; l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni richieste dalla fusione; il rapporto di cambio delle azioni o quote e l’eventuale conguaglio in denaro; le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante; il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni; i particolari vantaggi eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società coinvolte nella fusione. Tale progetto deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove si trova la sede delle società che partecipano alla fusione stessa. La legge pone inoltre in capo all’organo amministrativo delle società partecipanti l’obbligo di redigere la situazione patrimoniale delle società stesse e di predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sia sotto il profilo giuridico che economico, il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o quote. Relazioni sulla congruità di tale rapporto debbono essere prodotte anche da esperti per conto di ciascuna delle società stesse. Questi documenti sono depositati nelle sedi delle società partecipanti alla fusione affinché i rispettivi soci possano prenderne visione. La fusione viene decisa da ciascuna delle società che vi partecipano, con l’approvazione del relativo progetto; tale decisione (o deliberazione) deve essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese. La legge prevede un termine per le eventuali opposizioni dei creditori. Per la fusione la legge prescrive la forma dell’atto pubblico e richiede il deposito dell’atto di fusione per l’iscrizione nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, nonché quella della società che ne risulta o della società incorporante. Quest’ultima assume i diritti e gli obblighi delle società che hanno partecipato all’operazione, e prosegue in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
– La scissione delle società cc 2506 s. Si caratterizza per l’assegnazione dell’intero patrimonio di una società a più società, già esistenti o di nuova costituzione, ovvero di parte del patrimonio, anche ad una sola società, e per l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento economico ai soci della società originaria. È inoltre espressamente ammessa la possibilità di un conguaglio in denaro, che non può tuttavia essere superiore al 10% del valore nominale delle quote od azioni attribuite. Il procedimento di scissione presenta analogie con quello di fusione. L’organo amministrativo delle società che partecipano alla scissione redige il relativo progetto con l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie, nonché dell’eventuale conguaglio in denaro. Debbono inoltre risultare dal progetto di scissione, di cui è disposto il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società che partecipano alla scissione stessa, i criteri di distruzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Analogamente a quanto previsto per il procedimento di fusione, gli amministratori delle società che partecipano alla scissione debbono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse e predisporre una relazione circa il progetto di scissione, che deve, in particolare, illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote ed indicare ilvalore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie, e di quello che eventualmente dovesse rimanerealla società scissa. La scissione viene deliberata dalle assemblee straordinarie di ciascuna delle società che vi partecipano, mediante approvazione del relativo progetto. Per quanto concerne il regime pubblicitario, trovano applicazione le disposizioni dettate per le deliberazioni di fusione. Anche per la scissione è prescritta la forma dell’atto pubblico, del quale è richiesto il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo in cui sono iscritte le società beneficiarie. Gli effetti della scissione decorrono dall’ultima delle suddette iscrizioni.
10. Organi della s.p.a. La struttura fondamentale è costituita da tre organi: l'assemblea, il consiglio di amministrazione (o l'amministratore unico) e il collegio sindacale.
a) Assemblea. È l'organo che forma ed esprime la volontà della società. L'assemblea cc 2364 si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno (e allora è competente per approvare il bilancio, per nominare gli amministratori e il collegio sindacale, per deliberare l'azione di responsabilità contro gli amministratori o i sindaci, e per deliberare su quant'altro l'atto costitutivo della società riserva alla sua decisione) o straordinaria cc 2365 (e allora è competente ad adottare le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo della società, di emissione di obbligazioni, di nomina dei liquidatori).
- Avviso di convocazione. Sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono convocate dagli amministratori mediante un avviso ai soci almeno 15 giorni prima, contenente l'ordine del giorno. Solo in caso di assemblea totalitaria (cioè in caso di presenza di tutti i soci nel luogo di assemblea), una convocazione non operata con correttezza dagli amministratori (che, magari, non hanno ottemperato all'obbligo di pubblicare l'avviso di convocazione sulla «Gazzetta Ufficiale») non comporta l'invalidazione dell'assemblea.
- Convocazioni. Sono previste 2 convocazioni dell'assemblea, per il caso che nella prima non sia presente il numero di azionisti sufficiente (tanti soci da rappresentare almeno metà del capitale sociale) ovvero cc 2368 non si sia formata la maggioranza assoluta nella votazione delle delibere; in seconda convocazione, invece, l'assemblea è validamente costituita cc 2369 qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti intervenuti. Anche per l'assemblea straordinaria sono previste due convocazioni, con quorum strutturali e funzionali più elevati (perciò più difficili da raggiungere), vista la grande importanza dell'oggetto delle delibere di questa assemblea. Per le società quotate in borsa è prevista anzi un'assemblea straordinaria in terza convocazione cc 2369 bis.
- Intervento per procura. I soci possono farsi rappresentare in assemblea, per esercitare il diritto di voto: è sufficiente che la rappresentanza sia conferita per iscritto e per singole assemblee; è consentito il cosiddetto patto di sindacato azionario, con il quale più soci azionisti si obbligano a votare, o direttamente o per mezzo di un rappresentante comune, secondo le indicazioni della maggioranza degli aderenti al patto.
- Invalidità delle deliberazioni. Le deliberazioni dell'assemblea aventi un oggetto impossibile o illecito sono nulle; quelle contrarie alla legge o all'atto costitutivo sono annullabili, e l'azione di annullamento può essere intrapresa dagli amministratori, dai sindaci e dai soci dissenzienti (cioè da coloro che hanno votato contro la delibera o si sono astenuti). Le deliberazioni non nulle o annullabili sono invece vincolanti per tutti i soci: ma se la delibera riguarda il cambiamento del tipo o dell'oggetto sociale, o il trasferimento della sede sociale all'estero, i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società, cioè di uscirne.
- Assemblea degli obbligazionisti. Se la società ha emesso obbligazioni, coloro che le hanno acquistate formano l'assemblea degli obbligazionisti, a tutela degli interessi comuni.
b) Consiglio di amministrazione o amministratore unico. È responsabile dell'attività di gestione. Se l'atto costitutivo o l'assemblea lo prevedono cc 2380, il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un ristretto gruppo di amministratori (il comitato esecutivo) oppure cc 2381 a uno solo di essi (l'amministratore delegato, o amministratore unico).
- Nomina e carica. La nomina degli amministratori (tranne i primi di essi, che vengono nominati nell'atto costitutivo) spetta all'assemblea; la carica è triennale cc 2383, ma possono essere rieletti.
- Rappresentanza. Agli amministratori spetta la rappresentanza della società cc 2384, estesa a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non possono essere opposte al terzo di buona fede che abbia contratto con la società (si pensi al caso in cui gli amministratori, per espressa previsione statutaria, non possano alienare gli immobili sociali; se un terzo acquista l'immobile da un amministratore il suo acquisto è ritenuto valido, se non si prova che il terzo ha intenzionalmente agito in danno della società).
- Responsabilità. La responsabilità degli amministratori verso la società è regolata dalle norme sul mandato: essi sono responsabili verso la società per l'inosservanza dei doveri loro imposti dall'atto costitutivo e dalla legge; sono inoltre responsabili nei confronti dei creditori sociali, se hanno diminuito con operazioni malaccorte il patrimonio sociale cc 2394; la loro responsabilità si estende cc 2395 anche nei confronti dei soci direttamente danneggiati dal loro operato doloso o colposo.
- Compenso. Il compenso spettante agli amministratori può essere stabilito dall'atto costitutivo o dall'assemblea, anche nella forma della partecipazione agli utili sociali.
- Conflitto di interessi. Gli amministratori devono cc 2390 però astenersi dallo svolgere attività economiche in concorrenza con quella condotta dalla società di appartenenza e se in qualche operazione, in conto proprio o di terzi, avessero interessi in conflitto con quelli della società, sono tenuti cc 2391 a informare gli altri amministratori e il collegio sindacale, astenendosi dal partecipare alle deliberazioni relative a quella operazione.
c) Collegio sindacale. cc 2397 È l'organo di controllo della società per azioni.
- Doveri e poteri. Il collegio sindacale deve cc 2403 controllare l'amministrazione della s.p.a., vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, nonché corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili. Il collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni 3 mesi la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli in possesso della società. Onde rendere più efficace il controllo dei sindaci sugli amministratori la legge attribuisce ai primi la facoltà di richiedere notizie sulla gestione e predisporre atti di ispezione.
- Composizione. Non è necessario cc 2397 che i sindaci siano soci della società: essi possono essere 3 o 5 (più 2 supplenti), iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e giustizia.
- Riunioni. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni 3 mesi e partecipare sia alle riunioni del consiglio di amministrazione sia alle assemblee.
- Denuncia di irregolarità. Ogni socio cc 2408 può denunciare al collegio fatti che ritiene censurabili nella gestione sociale; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale, il collegio ha il dovere di indagare su quanto denunciato, convocando l'assemblea se ne scorge l'urgente necessità.
- Responsabilità. I sindaci cc 2407 sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni gestionali di questi ultimi qualora il danno da essi causato non avrebbe potuto verificarsi se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
11. Il bilancio dell'esercizio. Tra i doveri degli amministratori rientra quello della redazione del bilancio e del conto economico dei profitti e delle perdite corredato da una adeguata relazione al termine di ogni esercizio economico annuale, per sottoporli all'assemblea perché li approvi letta la relazione dei sindaci sullo stesso oggetto cc 2429. Segue la pubblicazione del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese. Se la società è quotata in borsa, il bilancio, prima di essere approvato dall'assemblea, dev'essere certificato da una società di revisione contabile, previamente scelta dall'assemblea (tale scelta è soggetta ad approvazione da parte della CONSOB).
- Prescrizioni. Affinché l'assemblea (e l'intero pubblico dei creditori e dei terzi che vengono in contatto con la società) possano aver chiara nozione della sua situazione patrimoniale, il bilancio dev'essere redatto secondo una serie di prescrizioni atte a garantirne la trasparenza, la chiarezza e la verità: gli amministratori che non le rispettano non solo redigono un bilancio nullo, ma si rendono responsabili del grave reato di «false comunicazioni sociali».
- Utili. Solo se dal bilancio emerge un utile, dopo l'approvazione l'assemblea può deliberare di distribuirlo ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute; peraltro, l'assemblea può aumentare il capitale o destinare gli utili a riserve, aumentando così la solidità economica della società.
12. Scioglimento e liquidazione delle s.p.a. cc 2448 Possono avvenire oltre che per le cause presenti nella società semplice (v.), anche per effetto della dichiarazione di fallimento, per impossibilità di funzionamento o per continua inattività dell'assemblea, e per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che i soci decidano l'aumento del capitale o la trasformazione della società.
- Obblighi degli amministratori. Dopo lo scioglimento, gli amministratori non possono compiere nuove operazioni (pena la loro responsabilità illimitata e solidale) e devono, entro 30 giorni, convocare l'assemblea dei soci perché adotti le deliberazioni relative alla liquidazione: in primo luogo, la nomina dei liquidatori (se l'assemblea non riesce a trovare un accordo, la nomina è fatta dal presidente del tribunale, su ricorso degli amministratori, dei soci o dei sindaci).
- Poteri e obblighi dei liquidatori. I liquidatori hanno gli stessi incarichi che hanno nelle società di persone e, compiuta la liquidazione, devono redigere il bilancio finale e depositarlo presso il registro delle imprese. Trascorsi 3 mesi senza che nessun socio abbia fatto reclami, il bilancio si intende approvato, e i liquidatori sono liberati da responsabilità nei confronti dei soci. I liquidatori devono infine richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, e colà depositare i libri sociali.
La società a responsabilità limitata (s.r.l.). cc 2472 s È una società di capitali, strutturata essenzialmente come una società per azioni, con alcune importanti differenze. La società non può emettere azioni o obbligazioni, e le quote di partecipazione dei soci, non potendo essere rappresentate da azioni e dunque non potendo circolare come titoli di credito, possono essere trasferite con le forme della cessione del credito; il capitale minimo della società è di 20 milioni; il collegio sindacale è obbligatorio solo quando la società ha un capitale superiore ai 200 milioni o quando è stabilito nell'atto costitutivo; ogni socio ha diritto di aver notizia dello svolgimento degli affari sociali, le assemblee sono convocate con lettera raccomandata a tutti i soci. In genere questo tipo di società è utilizzato dalle imprese di piccole dimensioni, nelle quali i soci vogliono comunque rischiare solo il loro conferimento.
1. La s.r.l. unipersonale. In attuazione di una direttiva comunitaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dlg 88 3/3/1993 la società a responsabilità limitata unipersonale. La società cc 2475 può essere costituita con atto unilaterale e può perciò avere sin dall'inizio un unico socio. Se si tratta di persona fisica, purché non socia di altra società di capitali, l'unico socio può fruire del beneficio della limitazione di responsabilità. A tutela dei terzi tale caratteristica è concessa alle seguenti condizioni: che le generalità dell'unico socio siano rese pubbliche mediante l'iscrizione nel registro delle imprese di apposita dichiarazione; che i conferimenti in denaro dell'unico socio debbano essere interamente versati sia in sede di costituzione che di aumento del capitale sociale. Inoltre cc 2490 bis egli è sempre solo creditore chirografaro della società.
La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.). cc 2462 s Modellata sostanzialmente come la società per azioni, è caratterizzata però da due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. Come nella società in accomandita semplice, gli accomandatari sono necessariamente amministratori, ed è necessario il loro consenso per ogni modifica dell'atto costitutivo; tale preminenza nella gestione sociale è dovuta al fatto che essi rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (pur avendo la società personalità giuridica). Gli accomandanti, invece, devono solo effettuare i conferimenti cui si sono obbligati all'atto della sottoscrizione delle azioni: le quote di partecipazione di tutti i soci sono rappresentate da azioni. Questo tipo sociale non ha goduto di un grande successo presso gli imprenditori, visto che la posizione di accomandatario amministratore importa l'illimitatezza della responsabilità per le obbligazioni sociali.
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