Amministrazione controllata

È una procedura prevista dalla legge fallimentare per le imprese che si trovino in una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni e che presentino però serie possibilità di ripresa. In queste circostanze questa procedura è preferibile non solo al fallimento (che condurrebbe alla cancellazione dell'impresa), ma anche al concordato preventivo (che realizzerebbe il salvataggio dell'impresa grazie a un sacrificio dei creditori). Invece con l'amministrazione controllata (ossia attraverso un controllo nella gestione d'impresa), il legislatore mira a ottenere un duplice scopo:

­- il pagamento integrale dei creditori (seppure differito nel tempo);

­- il mantenimento in vita dell'impresa.

 

1. Condizioni di ammissibilità alla procedura. Presupposto fondamentale per l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata è che il debitore rivesta la qualità di imprenditore commerciale. La legge fallimentare richiede inoltre l'esistenza dei requisiti di meritevolezza: iscrizione dell'imprenditore al registro delle imprese da almeno 2 anni, o dall'inizio dell'attività se questa ha avuto durata minore; regolare tenuta della contabilità per lo stesso periodo; l'imprenditore, nei 5 anni precedenti, non deve essere stato dichiarato fallito o ammesso a concordato preventivo, né aver riportato condanne penali per reati di bancarotta ecc. I presupposti oggettivi sono due:

­- la temporanea difficoltà da parte dell'imprenditore ad adempiere le proprie obbligazioni;

­- la sussistenza di comprovate possibilità di risanamento dell'impresa.

Trascorsi 2 anni dall'ammissione alla procedura, se la difficoltà ad adempiere permane e se non viene proposto un concordato preventivo, si procederà alla dichiarazione del fallimento.

 

2. Domanda di ammissione. L'imprenditore che intende chiedere il controllo della gestione della sua impresa e l'amministrazione dei suoi beni a tutela degli interessi dei creditori deve proporre domanda mediante ricorso firmato al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa. Nella domanda devono essere indicate le cause che hanno condotto alla temporanea difficoltà, le ragioni della proposta e un piano di risanamento.

3. Decreto del tribunale. Se esistono tutte le condizioni previste e se ritiene il debitore meritevole del beneficio, il tribunale Lf 188 ammette l'imprenditore alla procedura con decreto adeguatamente motivato non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento il tribunale nomina gli altri organi e fissa le regole per lo svolgimento della procedura. In particolare nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, ordina la convocazione dei creditori non oltre 30 giorni dalla data del decreto, stabilisce il termine per la comunicazione del decreto ai creditori e fissa il termine, non superiore a 8 giorni, entro il quale il debitore deve depositare le somme necessarie allo svolgimento della procedura.

4. Effetti del decreto. Il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e svolge l'attività di impresa sotto la sorveglianza del commissario giudiziale; tuttavia il tribunale potrà, d'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse e sentito il comitato dei creditori, affidare al commissario giudiziale in tutto o parzialmente l'amministrazione dell'impresa determinandone i poteri; gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal giudice delegato; i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. L'impresa continua a operare e quindi a stipulare nuovi contratti. I rapporti contrattuali in corso di esecuzione verranno portati a termine normalmente: ma poiché la gestione deve attuarsi nel rispetto del principio della par condicio creditorum, l'imprenditore non potrà procedere al pagamento di singoli creditori.

 

5. Organi della procedura. Il tribunale è l'organo supremo che sovrintende allo svolgimento della procedura: decide dell'ammissione alla procedura; decide sui ricorsi contro i provvedimenti del giudice delegato; decreta la cessazione della procedura. Il giudice delegato è l'organo giurisdizionale cui è affidata la direzione della procedura. Egli si esprime mediante decreti soggetti a reclamo di fronte al tribunale. Il commissario giudiziale è organo di controllo dell'attività dell'imprenditore e di consulenza legale per il giudice delegato. In generale ha il compito di vigilare sull'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'impresa da parte del debitore, o addirittura gli può essere affidata l'amministrazione stessa in tutto o in parte, ove se ne manifesti la necessità Lf 191. Il comitato dei creditori Lf 190 è nominato con decreto dal giudice delegato. Esso ha il compito di assistere il commissario giudiziale, sorvegliare l'andamento della gestione durante la procedura e riferire immediatamente al giudice delegato ogni fatto che possa consigliare la revoca dell'amministrazione controllata.

 

6. L'adunanza dei creditori. Lf 189 L'adunanza dei creditori è un momento molto importante nella procedura: in essa, i creditori votano la proposta di amministrazione controllata avanzata dal debitore. Il giudice delegato Lf 176 decide delle contestazioni, sollevate dal debitore o dai creditori, in ordine all'ammissione dei crediti. Il debitore deve intervenire di persona, salvo il caso di assoluto impedimento. I creditori possono votare anche per lettera o telegramma. Sono esclusi dal voto i creditori aventi diritti di prelazione sui beni dell'imprenditore. La proposta è approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei creditori e se tali creditori rappresentano la maggioranza dei crediti. Se sono raggiunte le maggioranze richieste il giudice delegato nomina con decreto un comitato di 3 o 5 creditori.

 

7. La gestione sotto controllo. La gestione dell'impresa prosegue sotto la guida del giudice delegato e la sorveglianza del commissario giudiziale, il quale Lf 192 deve fare ogni 2 mesi una relazione al giudice delegato sull'andamento della gestione. Su istanza di ogni interessato o d'ufficio, sentito il comitato dei creditori, il giudice delegato può, con decreto, disporre che la gestione sia affidata in tutto o in parte al commissario giudiziale.

AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

condizioni per il debitore presupposti oggettivi
a. deve essere a. difficoltà
imprenditore temporanea
commerciale dell’imprenditore
b. non può essere b. possibilità comprovate
impresa esercente di risanamento
il credito (banca) dell’impresa
REQUISITI DI MERITEVOLEZZA
a. iscrizione dell’imprenditore al registro delle
imprese da almeno 2 anni o dall’inizio
dell’attività (se inferiore a 2 anni)
b. regolare tenuta della contabilità
c. non dichiarazione di fallimento nei 5 anni
precedenti; non ammissione a concordato
preventivo; non condanne penali per
bancarotta
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Inoltro della domanda con ricorso al tribunale
della zona sede dell’impresa:
a. nelle società di capitali domanda approvata
a maggioranza nell’assemblea straordinaria
b. nelle società di persone domanda firmata
da soci che rappresentano il 50% del capitale

 

8. Cessazione dell'amministrazione controllata. La procedura di amministrazione controllata si esplica in un periodo di tempo che non può essere superiore a 2 anni. Alla fine del periodo concesso dal tribunale possono verificarsi due situazioni:

­- il risanamento è stato effettuato con successo, e l'impresa è in grado di funzionare regolarmente;

­- l'impresa non è ancora in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Nel primo caso la procedura si chiude e il relativo decreto del tribunale è pubblicato a norma della legge fallimentare. Nel secondo caso il giudice delegato promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento, fatta sempre salva la facoltà per il debitore di proporre concordato preventivo.