Introduzione
Sono documenti in cui è contenuta la promessa unilaterale di effettuare una determinata prestazione a favore del soggetto che lo presenterà al debitore. Si distinguono in:
a) titoli di credito propriamente detti, che conferiscono al possessore il diritto di esigere una somma di denaro oppure di trasferirla ad altri (cambiali e assegni);
b) titoli di credito di massa, chiamati anche valori mobiliari o semplicemente titoli (azioni, titoli pubblici, obbligazioni);
c) titoli di credito rappresentativi di merci, che conferisconoal possessore il diritto di ritirare o di trasferire ad altri determinate merci che sono in viaggio o che si trovano depositate nei magazzini pubblici (polizza di carico, fede di deposito).
I titoli di credito propriamente detti e quelli di massa (tranne le azioni) presentano il carattere della letteralità: il diritto di credito e, in particolare, il diritto al pagamento di una somma di denaro, è menzionato nel titoloed è elemento decisivo ai fini dell'esistenza, del contenuto e delle modalità di estrinsecazione del diritto. I titoli rappresentativi di merci, invece, non contengono in sé l'enunciazione di un credito, ma l'indicazione della proprietà di merci o di altri diritti sulle stesse. In relazione alle forme di circolazione, i titoli di credito possono essere al portatore (ad es., i titoli del debito pubblico), all'ordine (ad es., cambiale e assegno) o nominativi (ad es., azioni di società). Cambiale e assegno presentano inoltre il carattere dell'astrattezza: l'esercizio del diritto di credito, cosiddetto 'diritto cartolare', prescinde dal rapporto sottostante che ha dato origine all'emissione del titolo. Sono invece titoli causali i titoli di credito che fanno menzione del rapporto causale che ha dato luogo all'emissione del titolo stesso (ad es., le azioni e le obbligazioni di società).