L'adozione
L'adozione è un istituto che ha subito una radicale evoluzione nel corso del tempo: prevista originariamente per assicurare alle famiglie agiate senza discendenti di sangue la possibilità di trasmettere il cognome e il patrimonio, si è trasformata in istituto predisposto a tutela dei minori in stato di abbandono, al fine di inserirli in una nuova famiglia.
L'adozione dei minori. . L 184 4/5/1983 Con questa forma di adozione si mira a dare una famiglia ai minori abbandonati. Con l'adozione tutti i rapporti giuridici con la famiglia d'origine vengono a cessare e il minore diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della nuova famiglia.
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1. I requisiti. Possono fare domanda di adozione i coniugi uniti in matrimonio (sia religioso con effetti civili, sia civile) da almeno 3 anni. I coniugi non devono essere separati, né in tribunale né di fatto, e devono essere dichiarati idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Controverso è il dibattito sulla eventualità di consentire al single di adottare un bambino.
2. La domanda. La domanda di adozione deve essere presentata al tribunale dei minori. La domanda scade dopo 2 anni e può essere ripresentata. Nella domanda i coniugi non possono chiedere l'adozione di un minore in particolare; devono invece specificare l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli.
3. Accertamento di idoneità dei coniugi. L'idoneità dei coniugi viene dichiarata dai giudici del tribunale dei minori, sentito il parere di assistenti sociali e psicologi, e dopo accurate indagini che hanno lo scopo di accertare l'attitudine a educare il minore, la salute, l'ambiente familiare, i motivi per cui i coniugi desiderano adottare.
4. Stato di abbandono del minore. Lo stato di abbandono è dichiarato dal tribunale quando i minori sono privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti. Si parla di abbandono anche quando il minore è ricoverato in istituto di assistenza o è in affidamento familiare.
5. Dichiarazione di adottabilità o di non adottabilità. La dichiarazione di adottabilità o di non adottabilità è rilasciata dal giudice con provvedimento motivato. Contro tale decisione possono ricorrere sia i genitori e i parenti, sia il pubblico ministero con una opposizione allo stesso tribunale. Al minore dichiarato adottabile viene assegnato un tutore.
6. Affidamento preadottivo. È la fase precedente e preparatoria dell'adozione vera e propria. Il tribunale decide sull'affidamento del minore dichiarato adottabile a una coppia di coniugi dichiarati idonei all'adozione. Tra il minore e i coniugi ci deve essere una determinata differenza di età: non meno di 18 anni e non più di 40 (un bambino di 6 anni può essere dato in affidamento a coniugi che abbiano almeno 24 anni e non più di 46). Se ci sono più fratelli con la dichiarazione di adottabilità, non può essere concesso l'affidamento preadottivo per uno solo di essi. La Corte costituzionale ha stabilito nel 1992 che l'adozione dei fratelli di un bambino già adottato può avvenire anche se tra uno di essi e i coniugi adottanti vi è una differenza di età superiore ai 40 anni.
7. Dichiarazione di adozione e suoi effetti. Trascorso un anno dall'affidamento preadottivo, il tribunale dichiara l'adozione con decreto motivato. Se i coniugi hanno figli maggiori di anni 14, essi devono essere ascoltati, così come il minore adottando. Il minore prende il cognome dei genitori e acquisisce lo stato di figlio legittimo; non acquista alcun vincolo di parentela con i parenti dei genitori. Perde ogni contatto con la famiglia originaria; ogni documento avrà solo il nuovo cognome: vige il divieto assoluto di dare indicazioni del cognome originario e dei genitori naturali. Ai fini ereditari il minore eredita dai genitori adottivi e dai fratelli, non dai parenti dei genitori.
L'adozione di persone maggiori di età. . L 184 4/5/1983 59 Questa forma di adozione permette alle persone che non hanno discendenti (pur avendo eredi fra i fratelli e le sorelle, i genitori, i cugini ecc.) di adottare una persona maggiorenne, allo scopo di tramandare il proprio cognome e il proprio patrimonio. L'adottante (cioè colui che adotta) può anche non essere sposato o essere stato sposato (quindi vedovo o separato), deve avere compiuto i 36 anni e avere almeno 18 anni più dell'adottando (colui che viene adottato) cc da 291 a 314. L'adottando conserva tutti i diritti e i doveri nei confronti della famiglia d'origine e nello stesso tempo diventa parente a tutti gli effetti dell'adottante. Infatti il cognome dell'adottante viene aggiunto davanti al cognome dell'adottato in tutti i documenti e, salvo revoche dell'adozione, diventa erede legittimo dell'adottante. Attraverso l'adozione sorgono i diritti successori dell'adottato sul patrimonio dell'adottante, ma mai viceversa (quindi l'adottante non potrà mai rivendicare diritti successori sul patrimonio dell'adottato). Prima di pronunciarsi sull'adozione, il tribunale controlla se tutte le condizioni della legge sono state soddisfatte e se l'adozione è conveniente all'adottando.
L'adozione internazionale. L 184 4/5/1983 Disciplinata dalla legge
184/1983, da ultimo modificata dalla legge 476/1998, l’adozione internazionale di minori stranieri ha luogo secondo i principi e le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (Aja, 1993). I coniugi che intendono adottare un minore straniero residente all’estero debbono dichiarare al tribunale per i minorenni la loro disponibilità e chiedere al tribunale medesimo di dichiarare la loro idoneità all’adozione. Circa i requisiti soggettivi dei coniugi, valgono le medesime regole dell’adozione ordinaria. Il tribunale dei minorenni trasmette la dichiarazione di disponibilità ai servizi sociali degli enti locali che, tra l’altro, acquisiscono informazioni circa la situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li sorreggono e sulla loro adeguatezza a rispondere alle esigenze di uno o più minori. Entro quattro mesi dalla ricezione della dichiarazione di disponibilità, i servizi devono trasmettere al tribunale
una relazione circa l’attività di indagine svolta. Ricevuta detta relazione, sentiti gli aspiranti genitori adottivi e svolti gli eventuali opportuni accertamenti, il tribunale per i minorenni pronuncia, con decreto motivato, l’idoneità (o la non idoneità) ad adottare. Gli interessati devono promuovere la procedura entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto viene immediatamente trasmesso (unitamente a copia della relazione dei servizi sociali locali) alla Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed eventualmente ad uno degli enti cui sono affidate funzioni di intermediazione nell’adozione internazionale, enti ai quali gli aspiranti all’adozione che hanno ottenuto il decreto di idoneità debbono conferire l’incarico di curare la procedura di adozione. L’ente che ha ricevuto l’incarico svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti genitori adottivi tra quelli con quali l’Ente stesso intrattiene rapporti. Valutate le conclusioni dell’ente incaricato, la Commissione dichiara che l’adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia. Gli enti autorizzati all’estero si avvalgono della collaborazione degli uffici consolari italiani che, previa comunicazione della Commissione per le adozioni internazionali rilasciano il visto di ingresso per adozione a favore del minore adottando. Per almeno un anno dall’ingresso in Italia, i servizi sociali degli enti locali riferiscono al tribunale per i minorenni sull’andamento dell’inserimento, affinché questo possa prendere gli eventuali provvedimenti del caso. Con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile il minore adottato acquista la cittadinanza italiana. La legge disciplina anche l’ipotesi dell’adozione pronunciata all’estero.