tollerànza
Indicesf. [sec. XIII; dal latino tolerantía].
1) Capacità di sopportare qualche cosa che può rivelarsi dannosa o spiacevole: tolleranza verso le medicine; dose di tolleranza, in radiologia medica.
2) Concessione a che qualche cosa sia fatto o avvenga; in particolare, in diritto, atti di tolleranza, attività compiute da chi non è proprietario e soltanto tollerate dal possessore della cosa e, in quanto tali, non idonee a far acquisire alcun diritto a chi le compie. Per estensione, comportamento di chi mostra rispetto verso idee diverse o contrarie alle sue e accetta che altri le professino apertamente e concretamente: tolleranza religiosa, v. tolleranza (religione). Più in generale, atteggiamento comprensivo: tolleranza verso i giovani.
3) Scarto di tempo consentito entro cui si deve svolgere qualche cosa: la tolleranza per il ritardo è di cinque minuti.
4) Con significato affine, divergenza ammessa in una data operazione o lavorazione in quanto non altera le proprietà di un prodotto né provoca inconvenienti. In particolare, nella tecnica, massima deviazione ammissibile di una grandezza dal valore nominale. Con accezioni specifiche, in economia e nelle compravendite: A) tolleranza monetaria, limiti entro i quali una moneta può divergere dalle sue caratteristiche di peso e titolo, fissate per legge. Si distingue una tolleranza di coniazione o di zecca e una tolleranza detta di corso, derivante dall'usura per circolazione. B) Tolleranza di calo, percentuale di diminuzione di peso dovuta a cause naturali, ammessa nella contrattazione di merci. C) Tolleranza di qualità, in base alla quale il venditore può spedire merce qualitativamente diversa da quella pattuita, purché le differenze siano contenute entro i limiti previsti nel contratto; al compratore spetta un abbuono sul prezzo. D) Tolleranza di quantità, facoltà concessa al venditore di consegnare in più o in meno, rispetto alla quantità pattuita, naturalmente entro i limiti previsti. Talvolta il quantitativo spedito, in più o in meno, viene scisso in due parti: alla prima parte si applica il prezzo di contratto, alla seconda il prezzo corrente.