spésa
IndiceLessico
sf. [sec. XIII; latino tardo expensa (pecunía), (denaro) speso, da expendĕre, spendere].
1) Lo spendere; il denaro che si spende: spesa modica; sostenere una spesa; ho avuto molte spese; senza spesa, gratuitamente; con poca spesa, spendendo poco; fig., senza molta fatica; non badare a spese, essere disposto a spendere qualunque cifra o, fig., a sostenere qualunque cosa pur di raggiungere un dato scopo; essere di poca spesa, avere poche esigenze, vivere, mantenersi con poco; anche di cosa: un'utilitaria è di poca spesa; è più la spesa che l'impresa, quando la spesa o i sacrifici sostenuti sono troppo grandi rispetto allo scopo; a spese di, pagando con i soldi di: la strada sarà asfaltata a spese del comune; a mie, tue spese, col mio, tuo denaro; fig., a mio, tuo danno: l'ho capito a mie spese; fare le spese di qc., subirne le conseguenze, averne un danno: chi ne farà le spese sarai tu; fare le spese di una conversazione, esserne l'argomento.
2) In particolare, al pl., il denaro che si è costretti a spendere per il vitto, l'alloggio, il proprio mantenimento e nello svolgimento di qualche attività: ti danno uno stipendio più le spese; le spese di viaggio; lavorare per le spese, guadagnare quanto serve per mantenersi e niente di più; essere, stare sulle spese, dover provvedere al proprio mantenimento fuori della residenza abituale; togliersi dalle spese, rendersi autonomo economicamente.
3) Compera, acquisto: esco a fare delle spese; è stata un'ottima spesa. In particolare, acquisto degli alimenti e delle piccole cose necessarie giornalmente, per lo più alla vita di una famiglia: fare la spesa. Per estensione, gli alimenti acquistati: portare a casa la spesa.
Economia
Nella teoria economica si parla di spesa con riferimento al valore di acquisto di beni o servizi, concetto che coincide con quello di costo nelle aziende di erogazione. Si distinguono: spese dirette (o speciali), imputabili direttamente ai singoli settori della produzione; spese indirette (o generali), imputabili solo mediante un riparto tra i vari settori, in base a parametri stabiliti; spese fisse (o costanti), che non mutano al variare della quantità prodotta; spese variabili, collegate al variare della produzione. Le spese d'impianto (o in conto capitale) sono sostenute per creare o ampliare l'azienda e sono destinate a procurare utilità per alcuni anni; le spese d'esercizio sono sostenute annualmente per le necessità di funzionamento dell'azienda stessa; le spese generali riguardano quei costi non imputabili a nessuna area gestionale specifica, ma i cui effetti investono l'intera attività aziendale. Da un punto di vista macroeconomico la spesa nazionale comprende le spese di consumo dei singoli e del settore pubblico e gli investimenti realizzati a cui va aggiunto il saldo delle operazioni commerciali e finanziarie con l'estero. La spesa pubblica è quella parte della domanda aggregata posta in essere dallo stato che, come è noto, può svolgere funzione redistributiva del reddito e funzione di ammortizzazione del ciclo economico. Tuttavia, l'esperienza italiana mostra il problema particolarmente importante dato dal carattere della spesa pubblica: spesa corrente o spesa in conto capitale. Spesso essa ha assunto caratteristiche del primo piuttosto che del secondo tipo, non favorendo quindi lo sviluppo di specifici investimenti. Tale questione è legata altresì al finanziamento della spesa pubblica (tassazione, emissione di moneta o di titoli del debito pubblico). Un indebitamento eccessivo dello stato e una caratteristica di spesa corrente lo rendono incapace di influire sullo sviluppo economico del Paese, e non permettono l'utilizzazione della politica fiscale ai fini di ammortizzazione del ciclo economico. Nel 1997 in Italia la spesa del settore pubblico ammontava a 1.005.000 miliardi di lire, pari al 51% del PIL. Nel 1998 è stata introdotta l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il cui gettito dovrebbe rappresentare circa il 40% delle spese correnti delle regioni. Le spese pubbliche possono essere distinte in vario modo: per la forma, in spese monetarie e in natura (erogazioni di beni, divenute, col tempo, rarissime); in ordine al tempo, in ordinarie, destinate a ripetersi periodicamente (come stipendi, pensioni, interessi del debito pubblico ecc.), e in straordinarie, senza periodicità regolare; riguardo al fine, in spese obbligatorie, previste da apposite leggi, e spese facoltative. Altra distinzione è data dalle spese effettive, che rappresentano un consumo reale di patrimonio, e dalle spese per movimento di capitali, che traggono origine da operazioni di semplice trasformazione di elementi patrimoniali. In relazione al bilancio si distinguono infine: spese fisse, che possono essere preventivamente calcolate;spese variabili e infine spese d'ordine, che sono collegate con l'andamento delle entrate.
Diritto
Giuridicamente sono gli esborsi fatti per una cosa. Se non sono fatte dal proprietario della cosa, ma da chi esercita diritti su di essa (per esempio usufruttuario, possessore di mala fede), acquista rilievo la distinzione delle spese in necessarie, utili e voluttuarie. Principio generale è che colui che è tenuto a restituire i frutti percepiti dalla cosa ha diritto al rimborso delle spese necessarie. Per il resto le spese necessarie straordinarie si rimborsano sempre, quelle necessarie ordinarie si rimborsano al possessore di mala fede (essendo questi tenuto a restituire i frutti), non a quello di buona fede. Le spese utili si rimborsano, purché i miglioramenti sussistano al tempo della restituzione, ma al possessore di buona fede per l'intero importo dei miglioramenti, a quello di mala fede solo per la minor somma tra spese e miglioramento. Le spese voluttuarie non sono mai rimborsabili. I crediti per spese di giustizia hanno privilegio sui beni del debitore con preferenza su ogni altro credito. In dirittoprocessuale vige il principio, sia pure con eccezioni, che il soccombente nel giudizio civile e il condannato nel giudizio penale vengano condannati al pagamento delle spese del procedimento, nelle cause civili a favore del vincitore e nelle cause penali a favore dello stato. Nel giudizio civile, in caso di ammissione della parte al gratuito patrocinio, le spese sono anticipate dallo stato che si rivarrà, se possibile, sull'altra parte soccombente; non è poi infrequente la compensazione totale o parziale delle spese tra le parti, sulle quali rimane quindi in tutto o in parte l'onere delle spese legali.