soluti retentio
loc. latina (propriamente, ritenzione di ciò che è stato pagato) usata in italiano come sf. Caso specifico di obbligazione naturale (sorta da doveri morali e sociali), in cui non si può ritenere ciò che è stato volontariamente dato, fatta eccezione per il caso dell'incapace. La dottrina è tuttavia controversa: per alcuni studiosi l'obbligazione naturale costituisce regolare rapporto giuridico; per altri è solo un rapporto di fatto, che tocca la sfera giuridica solo di riflesso. Casi di obbligazione naturale sono: adempimento di un'obbligazione nulla o annullata; pagamento di debito già estinto da una sentenza ingiusta passata in giudicato; costituzione della dote in caso di matrimonio; prestazione non dovuta di alimenti; esecuzione volontaria del testamento e della donazione, riparazione di un danno provocato per seduzione ecc.