ritrattazióne
sf. [dal latino retractatío-ōnis]. Atto ed effetto del ritrattare a parole o per iscritto: ritrattazione di un giudizio, di una dottrina. In particolare, dichiarazione contraria ad altra precedentemente fatta dalla stessa persona davanti all'autorità giudiziaria. § La ritrattazione della confessione da parte dell'imputato è sempre ammessa, non essendo la confessione una prova legale nel processo penale. Al contrario, per la confessione della parte nella causa civile non è ammessa ritrattazione ed essa può solo essere revocata per violenza o errore di fatto. Il colpevole di falsa testimonianza, falsa perizia o falsa interpretazione, se non aggravate, non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che il procedimento penale sia chiuso o prima che nella causa civile sia pronunciata sentenza definitiva.