rimessióne
Indicesf. [da rimesso].
1) Raro e ant. nel senso di remissione.
2) In diritto processuale penale è l'atto che dispone lo spostamento territoriale della competenza a conoscere un processo. I casi più importanti di rimessione attengono a motivi di sicurezza o incolumità pubblica o alla libertà di determinazione di tutti i soggetti che partecipano al processo. Affinché possa essere disposta la rimessione il pregiudizio deve essere grave, localmente radicato e non altrimenti eliminabile. La richiesta di rimessione può essere formulata dal Pubblico Ministero e dall'imputato e viene sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione cui spetta designare un giudice, competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto della Corte d'Appello più vicino. Viene disposta la rimessione del processo anche per i procedimenti riguardanti i magistrati in qualità di imputati o danneggiati da reato. Nel processo civile la rimessione non assume un significato di deroga all'ordinaria competenza. E così il giudice istruttore, se ritiene la causa matura per la decisione di merito, dispone la rimessione delle parti davanti al collegio giudicante.