ricostituzióne
Redazione De Agostini
sf. [ri-+costituzione]. Atto ed effetto del ricostituire: ricostituzione di una società, di un esercito. § La ricostituzione di atti giudiziari quando siano andati distrutti, per qualsivoglia causa, riguarda anche documenti probatori in possesso di privati, necessari per l'andamento di una causa; se detti documenti risultano falsi, si rende necessaria la ricostituzione del loro contenuto. Presso tutti i comuni, nei quali a seguito di eventi bellici o di tumulti popolari o d'incendi, inondazioni, terremoti e altre calamità, siano andati distrutti o dispersi in tutto o in parte atti o documenti esistenti negli archivi comunali, è istituita una commissione con l'incarico di provvedere alla ricostituzione degli atti e documenti stessi.