ricómpra o ricómpera
Redazione De Agostini
sf. [da ricomprare]. Atto ed effetto del ricomprare. In particolare, diritto di ricompra, la facoltà con la quale il venditore, nel contratto di compravendita, si riserva di riavere la cosa venduta restituendo il prezzo ricevuto. Il diritto di ricompra prevale anche sul diritto degli eventuali subacquirenti, ma deve esercitarsi entro il termine massimo di due anni dalla vendita per la cosa mobile e di cinque per il bene immobile.