revocatòrio
agg. [sec. XVI; dal latino tardo revocatoríus]. Che ha carattere di revoca; che serve a revocare. § In diritto civile, azione revocatoria, azione intentata per estinguere un atto precedente. Si distingue in: fallimentare (vedi fallimento) e ordinaria, quando il creditore chiede di dichiarare inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione patrimoniale del debitore che risultino pregiudizievoli al suo interesse. In diritto penale è l'azione per revocare gli atti compiuti a titolo gratuito dal colpevole dopo il reato e quelli onerosi, che vanno oltre la gestione del commercio ordinario; per l'azione revocatoria è necessario provare che l'altro contraente era in malafede. Nel diritto penale processuale tale azione può essere introdotta in via straordinaria dal Pubblico Ministero avverso un decreto penale di condanna emesso dal giudice quando si presentino casi che vanno al di là della sua competenza.