malaféde o mala féde

sf. [sec. XVIII; da malo+fede]. Consapevolezza inconfessata di essere in errore e di agire disonestamente a danno di altri. § In diritto si distingue fra malafede soggettiva e oggettiva. La prima si verifica quando dalla semplice conoscenza di un fatto derivano a carico di un soggetto conseguenze dannose. La seconda è costituita da un comportamento scorretto o sleale, soprattutto in materia contrattuale. La legge stabilisce il principio che nell'interpretazione dell'atto le parti debbano attenersi alla buona fede, ma l'enunciazione è solo teorica e non comporta, di norma, conseguenze pratiche. La malafede nell'esecuzione del contratto (per esempio recesso ingiustificato o dolosa omissione di elementi fondamentali) è fonte di responsabilità o di conseguente risarcimento del danno. Particolari conseguenze sono ricollegate dalla legge alla malafede in materia di possesso: chi possiede in malafede non ha diritto al possesso del bene acquistato, ma gli spetta il rimborso delle spese effettuate per riparazioni straordinarie e un'indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa. Poiché la buona fede è, di regola, presunta, chi assume la malafede altrui ha l'obbligo di dimostrarlo con prove concludenti.

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