resistènza

Indice

Lessico

sf. [sec. XVII; da resistente].

1) In senso generale, atto ed effetto del resistere; reazione volontaria o presenza inerte che contrastano una certa azione: incontrare, opporre resistenza. Con accezione specifica, in meccanica, ogni forza che si opponga a un moto relativo; in particolare, la forza che si oppone al movimento di un organo di macchina o di motore, al moto traslatorio di un veicolo, alla forza equilibrante in una leva.

2) Più in particolare, riferito a persona, atteggiamento di opposizione che tende a impedire la realizzazione di un fine: resistenza a un ordine; la resistenza delle classi conservatrici alle riforme; un progetto che ha suscitato molte resistenze;resistenza passiva, di chi si oppone a un'imposizione senza ricorrere alla violenza ma limitandosi a non obbedire. Con accezioni specifiche: A) Nella tattica militare, momento dell'azione difensiva che tende ad arrestare e logorare l'avversario per poterlo successivamente contrattaccare. Si avvale di posizioni naturalmente forti, di ostacoli naturali e artificiali, del fuoco. Per estensione, riferito ad azioni di difesa in competizioni sportive: la nostra squadra non è riuscita a vincere la resistenza degli avversari. B) In psicologia, comportamento, che può essere in larga misura inconsapevole, di opposizione a conformarsi a determinate situazioni. La resistenza al cambiamento, che può verificarsi in ogni ambito di vita, è stata particolarmente studiata nella situazione lavorativa. C) In psicanalisi, opposizione dell'analizzando, negli atti e nei discorsi, all'opera di sondaggio del suo inconscio da parte dell'analista. Più in generale, l'opposizione che si manifesta in un atteggiamento ostile alla psicanalisi stessa ed è spiegata da Freud come paura dei propri desideri inconsci.

3) Capacità di un corpo di resistere a determinati effetti e sollecitazioni; in questo senso il termine è frequente nell'uso tecnico e scientifico, precisato da apposite determinazioni, anche per indicare particolari grandezze fisiche: resistenza alla flessione, alla trazione;resistenza acustica, resistenza aerodinamica. Per estensione, con valore assoluto, capacità di durare a lungo senza logorarsi o deteriorarsi: materiale, prodotto, stoffa di provata resistenza. Con accezioni specifiche: A) nelle costruzioni, capacità di un elemento o di una struttura di sopportare senza cedere un determinato carico. B) In termologia, per resistenza termica e resistenza termica specifica, vedi calore. C) In elettrologia, resistenza elettrica, grandezza fisica definita, per un circuito in corrente continua, come il rapporto V/I fra la differenza di potenzialeV misurata fra gli estremi di un conduttore e la correnteI che lo attraversa.

4) Fig., riferito a persone o in genere a organismi viventi, capacità di resistere a fattori maligni o a condizioni ambientali avverse, di tollerare sforzi, fatiche, disagi e simili: lavora con impegno ma non ha molta resistenza; la malattia ha stroncato la sua resistenza fisica. In particolare, nello sport, corsa di resistenza, quella con un percorso lungo atto a mettere in rilievo quanto un atleta è capace di resistere.

Diritto

L'opposizione all'autorità costituita, già ammessa in linea di principio nel Medioevo quando l'autorità si poneva con i suoi atti fuori delle leggi divine e umane, venne configurandosi come diritto durante le guerre di religione (sec. XVI-XVII), specialmente da parte dei calvinisti. Teorici di questo diritto furono Grotius, Althusius, Milton, Spinoza e Locke, che fondarono il diritto alla resistenza sul principio del potere “delegato”. Il nuovo principio divenne forza attiva nella lotta dell'Illuminismo al potere assoluto ed entrò come fondamento nelle Costituzioni degli Stati moderni. La resistenza a pubblico ufficiale è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La resistenza alla forza armata è reato militare di cui si rende responsabile il militare che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare mentre questa adempie i suoi doveri. La forza armata militare è composta da militari in servizio di polizia (ronda, picchetto armato, reparti richiesti dall'autorità di pubblica sicurezza, carabinieri nei servizi propri dell'arma, ecc.). L'autore del reato è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

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