relitto

Indice

Lessico

agg. e sm. [sec. XIII; dal latino relictus, pp. di relinquĕre, abbandonare].

1) Agg., che resta, che rimane.

2) In biologia, relitto biogeografico, taxon (specie, popolazione, ecc.) presente in un'area attualmente alquanto ristretta ma anticamente a diffusione assai più ampia; analogamente, relitto ecologico, con riferimento all'estensione dell'habitat; relitto filogenetico, forma vivente che conserva caratteristiche arcaiche sopravvissuta all'estinzione del suo gruppo di appartenenza (queste forme sono talvolta dette anche “fossili viventi”).

3) Cristallo o frammento roccioso che ha mantenuto in tutto o in parte la composizione e la struttura originarie, mascherate o cancellate invece tutt'attorno in conseguenza di processi metamorfici. Residuo di strutture tettoniche o di formazioni rocciose attaccate dall'erosione come lo scoglio tettonico, la butte e il monadnock.

4) Ciò che si ricupera dopo un disastro, il rottame in cui può ridursi la nave o l'aeromobile dopo un naufragio o una caduta: i relitti di una nave.

5) Persona che si è ridotta assai male fisicamente e psichicamente: ormai è un relitto umano.

Diritto

Il Codice della navigazione dispone che colui che trova un relitto deve farne denuncia all'autorità marittima e, se possibile, restituirlo al proprietario. Il ritrovatore ha diritto a un'indennità come rimborso delle spese e a un compenso commisurato al valore del relitto; se non ottempera all'obbligo della denuncia, commette contravvenzione; se si appropria del relitto è colpevole di reato, punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa. L'attività di recupero è libera fuori delle acque territoriali; entro di esse è regolata dall'autorità marittima che può provvedervi d'ufficio qualora sia prevedibile un risultato utile e i proprietari del relitto non intendano provvedervi direttamente. In tale ultimo caso al recupero può pure provvedere un terzo che abbia fatto richiesta di autorizzazione alla competente autorità marittima. Il comandante della nave che si sia costituito capo-recuperatore è sempre autorizzato al recupero. Al terzo che effettua il recupero compete l'indennità per le spese e il compenso rapportato al valore delle cose recuperate.

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