rato
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agg. [sec. XIV; dal latino ratus, valido, pp. di reri, pensare, decidere].
1) Lett. rar., approvato, stabilito.
2) Nel linguaggio giuridico, lo stesso che stipulato; in particolare, in diritto canonico si dice di matrimonio rato e non consumato: benché il matrimonio si perfezioni con lo scambio dei consensi, tuttavia il Codice di diritto canonico ammette che il papa possa dispensare dal matrimonio rato e non consumato. Nel concedere tale dispensa – la quale implica lo scioglimento d'un matrimonio già perfetto – il papa agisce con potestà straordinaria di vicario di Dio.