punizióne
IndiceLessico
sf. [sec. XIV; da punire].
1) Atto ed effetto del punire; pena, castigo: dare una severa punizione.
2) Nel gioco del calcio, del rugby, ecc., tiro libero o piazzato che l'arbitro concede a seguito di una scorrettezza commessa dalla squadra avversaria.
3) In etologia e in psicologia dell'apprendimento, lo stesso che rinforzo negativo.
Diritto
Le punizioni o sanzioni disciplinari sono stabilite da un organo della pubblica amministrazione nei confronti di soggetti appartenenti alla stessa. A norma dello statuto degli impiegati civili dello Stato, le punizioni sono: la censura, una dichiarazione di biasimo scritta e motivata inflitta per lievi trasgressioni; la riduzione dello stipendio (che non può essere inferiore a un decimo né superiore a un quinto d'una mensilità di stipendio e non può superare i sei mesi), stabilita per grave negligenza in servizio, inosservanza dei doveri di ufficio, irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari, violazione del segreto d'ufficio, ecc.; la sospensione della qualifica, consistente nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi; la sospensione, inflitta, nei casi previsti precedentemente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; la destituzione, la sanzione più grave in quanto implica la perdita del posto di ruolo, inflitta per grave abuso di autorità o di fiducia, per illecito uso di somme amministrate o tenute in deposito, per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti, per gravi atti d'insubordinazione, ecc. L'impiegato condannato in sede penale per alcuni delitti (per esempio rapina, estorsione, ecc.) incorre nella destituzione di diritto. Le punizioni disciplinari vengono irrogate attraverso il procedimento disciplinare, che stabilisce una serie di garanzie per l'incolpato, il quale ha diritto di farsi ascoltare e di presentare documenti a discolpa. § Nel rapporto di lavoro di diritto privato la punizione disciplinare ha funzione di prevenire la risoluzione del rapporto di lavoro e quindi di privilegiare l'adempimento e la conservazione del rapporto di lavoro. La sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell'infrazione. La punizione può essere irrogata nelle forme dell'ammonizione verbale o scritta; della multa per un importo non superiore a quattro ore della retribuzione di base; della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per non oltre dieci giorni; del licenziamento per le infrazioni più gravi. Per l'irrogazione delle punizioni è prevista una particolare procedura che sancisce la predeterminazione delle infrazioni e delle relative sanzioni; la preventiva affissione delle norme disciplinari interne in un luogo accessibile a tutti i lavoratori; la previa contestazione dell'addebito; la garanzia della difesa del lavoratore. I provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati se non sono trascorsi almeno cinque giorni dalla contestazione scritta. Ferma restando la facoltà per il lavoratore di adire l'autorità giudiziaria, può (o deve secondo la legge) promuovere la costituzione di un apposito collegio di conciliazione e arbitrato tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Ai fini del giudizio disciplinare non si tiene conto delle punizioni che risalgano a oltre due anni dalla loro applicazione.
Diritto militare
Le punizioni disciplinari sono sanzioni che il regolamento di disciplina prevede a carico di militari che commettano infrazioni ai regolamenti militari, o negligenze nell'adempimento del proprio dovere, o irregolarità nella condotta privata (specialmente quando offendano il decoro del grado e dell'uniforme). Competente a infliggere la punizione è solitamente il comandante di corpo da cui dipende il militare che ha commesso la mancanza. Tuttavia la punizione può essere “intimata” da qualsiasi superiore, all'atto in cui rileva la mancanza dell'inferiore: così facendo, il superiore deve mantenere contegno fermo e sereno, non deve essere mosso da risentimento personale, non deve usare modi scorretti e deve evitare, di massima, di richiamare in pubblico il militare che ha mancato. Nessuna punizione può essere inflitta senza che siano sentite e vagliate le giustificazioni del militare che ha mancato. Il superiore cui compete infliggere la punizione deve tener conto dei precedenti di servizio e disciplinari dell'interessato e delle sue condizioni di grado, di età e di anzianità; deve colpire con maggior rigore le mancanze che intaccano, sia pur lievemente, la lealtà e la dirittura morale, quelle che manifestano recidiva e quelle commesse in presenza di altri militari; deve infliggere la sanzione più severa al più elevato in grado o al più anziano tra i militari implicati nella stessa mancanza. Il regolamento di disciplina militare pone in evidenza il valore soprattutto morale della punizione disciplinare; ammonisce che una punizione data ingiustamente si risolve in grave danno per la disciplina; ricorda l'opportunità che nei confronti dei giovani nuovi alla vita militare (e quindi inesperti) venga ritardata il più possibile la prima punizione e si faccia ricorso alla persuasione; raccomanda che il superiore non consideri esaurita la funzione disciplinare con la punizione inflitta, ma ne tragga argomento per svolgere intensa azione educatrice nei riguardi del militare che ha mancato e del reparto intero. Le punizioni disciplinari per gli ufficiali e i sottufficiali in servizio sono: il richiamo, il rimprovero, gli arresti semplici, gli arresti di rigore, il rimprovero solenne, le sanzioni disciplinari di Stato. Per i sergenti maggiori e i sergenti (e gradi corrispondenti) in servizio, agli arresti semplici e di rigore sono sostituite la sala di punizioni semplice e la sala di punizioni di rigore. Le punizioni per i graduati di truppa sono: il richiamo, la consegna, la camera di punizioni semplice, la camera di punizioni di rigore, il rimprovero solenne, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma (per i graduati aventi tali obblighi), la perdita del grado per retrocessione. Le punizioni per i militari semplici sono le medesime, eccettuati il rimprovero solenne e la perdita del grado, e aggiunta (per i comuni di prima classe della marina militare) la retrocessione dalla classe.