pecùlio

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sm. [sec. XIV; dal latino peculíum, beni personali originariamente consistenti in bestiame (da pecus, bestiame)].

1) Nel diritto romano, patrimonio affidato dal pater familias a un filius o a uno schiavo perché lo amministrasse. Il pater rimaneva civilmente responsabile dei debiti nei limiti dell'ammontare del peculio; Augusto e altri principi concessero al filius, finché militare, di disporre per testamento dei beni da lui acquistati durante il servizio militare (peculio castrense); se il filius moriva intestato i beni passavano al pater. Il trattamento dei filii militari venne esteso, durante l'impero, ai funzionari imperiali, avvocati presso le prefetture, medici (peculio quasi castrense) e con riferimento ai beni ereditati dalla madre e ascendenti materni. Giustiniano abolì il diritto del pater, chiamando alla successione nel peculio castrense e peculio quasi castrense gli eredi legittimi del filius morto intestato.

2) Nel linguaggio comune, per lo più scherzoso, somma personale di danaro, gruzzolo.

3) Ant., bestiame, gregge; anche fig.: “ma il suo peculio di nuova vivanda / è fatto ghiotto” (Dante).

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