patteggiaménto
sm. [sec. XX; da patteggiare]. Il patteggiare, venire a patti, un accordo. Nel diritto penale, l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti introdotto con il nuovo Codice di procedura penale. Di recente è stato presentato in Parlamento un disegno di legge detto “pacchetto Flick” dal nome del ministro guardasigilli autore dello stesso in base al quale – al fine di migliorare l'efficienza del processo penale e ridurre i lunghissimi tempi dello stesso – vengono introdotte una serie di sostanziali modifiche al Codice di procedura penale. Tra le altre previsioni vi è quella di allargare il ricorso alla condanna a pena concordata a una serie di fattispecie a tutt'oggi non comprese dal codice tra quelle suscettibili di patteggiamento. A seguito dell'introduzione di dette norme, qualora dovessero essere approvate dal Parlamento, il ricorso al dibattimento vero e proprio resterebbe limitato ai soli casi di processi particolarmente complessi e le cui esigenze di approfondimento processuale fossero effettivamente necessarie. Secondo il disegno di legge a chi fosse condannato anche per gravi delitti (per esempio corruzione e concussione) sarebbe consentito, dopo sette anni trascorsi dalla condanna senza commettere ulteriori reati della stessa specie, il ritorno sia sulla scena politica sia su quella amministrativa mentre a tutt'oggi tra le pene accessorie del reato per esempio di concussione, vi è l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.