paternità
IndiceLessico
sf. [sec. XIV; da paterno].
1) L'essere padre, condizione di padre; anche il rapporto di parentela che intercorre tra il padre e la prole. In particolare, paternità spirituale, quella che ha il padrino nei confronti del battezzato.
2) Per estensione, indicazione del nome e delle generalità del padre su documenti e simili.
3) Per analogia, riferito a opere d'arte, appartenenza a un autore: la paternità del poema è incerta.
4) Titolo reverenziale che si dà talvolta a religiosi claustrali; è sempre preceduto o seguito da un agg. possessivo: prego la paternità vostra.
Diritto
Dal punto di vista etico la ricerca della paternità è in sé e di per sé lecita, ma il Codice Civile italiano del 1865, influenzato dal Codice napoleonico, non l'ammetteva. Il nuovo Codice Civile del 1942 ammise la dichiarazione giudiziale della paternità: quando la madre e il presunto padre convivevano more uxorio nel periodo del concepimento del figlio; quando la paternità risultava indirettamente da una sentenza civile o penale ovvero da una chiara dichiarazione di colui che si dichiarava padre; quando il concepimento era conseguenza di ratto o violenza carnale; quando risultava pacifico il possesso dello stato di figlio naturale. Al contrario, nessun limite era previsto per la dichiarazione giudiziale della maternità. La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha soppresso ogni distinzione e pertanto l'azione del figlio naturale, tendente a far dichiarare dal giudice la paternità o la maternità naturale, può essere sempre liberamente esperita; l'unico limite è dato dall'incestuosità della filiazione o dalla preesistenza dello stato di figlio legittimo o legittimato di altri genitori. L'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale è ammessa dal tribunale quando appaia giustificata concorrendo specifiche circostanze. La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. Nella pratica forense viene utilizzata per la determinazione della paternità una tecnica, chiamata DNA fingerprinting, originariamente utilizzata per l'identificazione di individui responsabili di crimini o violenze, in grado di evidenziare le differenze individuali nelle sequenze delle basi del DNA. Poiché il DNA fingerprinting di un genitore e quello dei figli sono molto più simili di quelli di altre persone che non abbiano vincoli di sangue e le bande che lo costituiscono si ereditano secondo le leggi di Mendel, l'analisi viene sempre più spesso utilizzata nelle indagini di paternità controversa e, insieme ad altre analisi come quelle dei gruppi sanguigni, costituisce una buona prova di paternità. § Riconoscimento della paternità naturale. A seguito della legge 19 maggio 1975, n. 151, il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre anche se all'epoca del concepimento erano uniti in matrimonio con altra persona (figli adulterini). Per quanto riguarda i figli incestuosi, cioè nati da persone fra le quali esiste un vincolo di parentela, il riconoscimento può avvenire solo se all'epoca del concepimento i genitori ignoravano tale vincolo. Il riconoscimento è invece inammissibile qualora contrasti con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui si trova la persona di cui si pretende il riconoscimento. In materia successoria il trattamento dei figli naturali è parificato, a tutti gli effetti, a quello dei figli legittimi, mentre ai figli naturali non riconoscibili (per esempio incestuosi) spetta un vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Il diritto italiano ha riconosciuto la paternità meritevole di tutela, al pari della maternità, per quanto concerne il diritto di assentarsi dal posto di lavoro a causa dello stato di salute dei figli. Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, infatti, prevede, in alternativa alla fruizione del congedo di maternità, il diritto di astensione dal lavoro del lavoratore (congedo di paternità, vedi congedo). Lo stesso testo unico prevede inoltre il congedo parentale fruibile da entrambi i genitori, alternativamente, per i casi di malattia dei figli. § Per il disconoscimento di paternità, vedi disconoscimento.