disconosciménto

sm. [sec. XIX; da disconoscere]. Atto ed effetto del disconoscere. § Disconoscimento di paternità: secondo la legge italiana, il marito è considerato padre del figlio concepito durante il matrimonio. È presunto tale il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e meno di 300 dal suo scioglimento. Il marito, peraltro, può disconoscere il figlio per una di queste circostanze: che nel tempo intercorso fra il 300º e il 180º giorno anteriore alla nascita egli fosse nella fisica impossibilità di coabitare con la moglie; che nel tempo predetto egli fosse affetto d'impotenza; che nel medesimo periodo egli vivesse separato legalmente dalla moglie; che nel detto periodo la moglie abbia commesso adulterio, tenendo celata al marito la propria gravidanza o la nascita del figlio. Il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre. L'azione può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio maggiorenne.

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