liquóre

(poet. licóre), sm. [sec. XIV; dal latino liqŭor-ōris, liquido]. Bevanda ad alto tenore alcolico consistente in una soluzione di alcol etilico, acqua, zucchero ed essenze fra loro variamente combinati. Nella tecnica farmaceutica, soluzione acquosa o alcolica non zuccherata di farmaci da somministrare in piccole dosi: liquore arsenicale, liquore anisato d'ammonio, ecc. Ant. e lett., sostanza liquida in genere: “cadea dall'alta roccia un liquor chiaro” (Dante). § La scoperta di un liquido inebriante viene tradizionalmente fatta risalire al sec. XIII; ma perché l'aqua ardens (o aqua vitae, come venne da alcuni definita) diventasse il liquore vero e proprio bisognò attendere il sec. XV: da questo momento l'arte di combinare l'alcol con aromi vegetali o profumi andò sempre più sviluppandosi, prima nei conventi poi presso i laici, originando un'industria di notevole importanza economica. Industrialmente, molti liquori si ottengono da miscele di alcoliti e alcolati oppure da alcolati uniti ad acque aromatiche. Secondo il modo di fabbricazione i liquori hanno una diversa gradazione alcolica e possono essere così suddivisi: liquori non zuccherati costituiti da acqueviti aromatizzate con differenti sostanze; liquori amari o aperitivi (bitter) costituiti da acqueviti non zuccherate, aromatizzate e amaricate con sostanze come l'arancio amaro, l'aloe, la china e il rabarbaro; liquori con una concentrazione variabile sia di zucchero sia di alcol etilico. Quest'ultimo gruppo può essere a sua volta così suddiviso: liquori ordinari con 18% di alcol e 12,5% di zucchero; liquori doppi con una maggiore quantità di sostanze aromatiche; liquori fini a percentuale maggiore di alcol e zucchero; liquori sopraffini o creme di liquori il cui aroma è ottenuto mediante distillazione di particolari erbe.§ Secondo la legge italiana, la fabbricazione e l'esportazione di bevande alcoliche è soggetta a preventiva denuncia alle autorità competenti e all'osservanza di specifiche norme di carattere igienico-sanitario; la fabbricazione, l'importazione o esportazione abusiva, già punite dal codice penale con l'arresto o con l'ammenda, non costituiscono più reato e sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

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