legislazióne
Indicesf. [sec. XVI; da legislatore, sul modello del francese législation].
1) L'istituzione di leggi: norme per la legislazione.
2) L'insieme delle leggi di uno Stato, di un regime politico, di un periodo storico. Per estensione, complesso di norme giuridiche che regolano una determinata materia civile: legislazione sanitaria, legislazione del lavoro.§ Legislazione sociale, complesso delle leggi emanate da uno Stato per la protezione dei lavoratori a tutela della loro sicurezza fisica e morale; disciplinano il minimo di età per l'inizio del lavoro, l'orario di lavoro, il riposo e le ferie, l'assistenza sanitaria e la previdenza, l'igiene e la sicurezza sul posto di lavoro, ecc. Tutte queste norme hanno carattere imperativo e inderogabile (non dipendono cioè dalla volontà dell'individuo, né dalle varie associazioni sindacali) salvo il caso di maggior favore per i lavoratori. La vigilanza sulla loro applicazione è demandata agli ispettorati del lavoro centrali e provinciali (o interprovinciali); agli uffici del lavoro compete anche il collocamento, l'assistenza agli emigranti e la composizione delle vertenze fra datori di lavoro e lavoratori. In campo internazionale i diritti dei lavoratori per quanto concerne la legislazione sociale sono tutelati da trattati o accordi fra Stato e Stato, dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal Consiglio Economico Sociale dell'ONU.