intercettazióne
sf. [sec. XX; da intercettare]. Atto ed effetto dell'intercettare: intercettazione del suono, di una telefonata. In particolare, azione consistente nel dirigere caccia intercettori o missili terra-aria contro incursori aerei o missili nemici allo scopo di impedire che raggiungano i loro obiettivi. § In diritto, l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti penali relativi ai delitti non colposi puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni; ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione; ai delitti concernenti le sostanze stupefacenti, le armi e il contrabbando; e ai delitti di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone a mezzo telefono.