ingegnère

sm. [sec. XIV; da ingegno, nel senso 5]. Chi è abilitato a progettare, condurre i lavori e operare una stima di essi: in ordine all'estrazione, trasformazione e utilizzazione dei materiali occorrenti, direttamente o indirettamente, per le costruzioni e per le industrie; in ordine alla costruzione di vie e mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, comprese macchine e impianti industriali “nonché in generale alle applicazioni della fisica, o rilievi geometrici e le operazioni di estimo” (art. 51 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537). Sono ingegneri solo coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria e abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, secondo quanto previsto nella legge 8 dicembre 1956, n. 1378. L'ingegnere, inoltre, non può esercitare la sua professione se non è iscritto all'albo professionale. La professione dell'ingegnere rientra nell'esercizio delle “professioni intellettuali” di cui al libro V, titolo III, capo II (art. 2229 seg.) del Codice Civile. La disciplina della professione dell'ingegnere è contenuta nella legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel relativo regolamento, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, ma in ordine alla tenuta degli albi e alla formazione degli ordini professionali, notevoli modificazioni sono state introdotte con la soppressione dell'ordinamento corporativo, dal D.L. 23 novembre 1944, n. 382. L'albo degli ingegneri è tenuto presso l'ordine degli ingegneri, che ha sede provinciale, a meno che il numero degli iscritti sia inferiore a 25. Gli ordini sono persone giuridiche pubbliche costituite da un presidente, dal consiglio dell'ordine, dall'assemblea, dal segretario e dal tesoriere. Il consiglio, che è l'organo esecutivo, è eletto dall'assemblea degli iscritti e a sua volta elegge, nel proprio seno, il presidente, il tesoriere e il segretario. L'ordine degli ingegneri, esercita altresì, attraverso il consiglio, il potere disciplinare nei confronti dei propri iscritti. La cancellazione dall'albo comporta l'impossibilità di esercizio della professione. Sono altresì ingegneri agli effetti della legge italiana i cittadini di uno Stato membro della UE in possesso di un titolo equivalente a quello italiano (direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988).

Trovi questo termine anche in:

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora