Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino infortuníum]. Caso sfortunato, doloroso e imprevisto: ha subito un grave infortunio; in particolare, infortunio sul lavoro, incidente che si verifica a danno di un lavoratore mentre svolge la sua attività e che gli è causa di malattia o di morte.

Diritto: generalità

La tutela della pubblica incolumità dei cittadini è un dovere dello Stato ed è assicurata sia con norme sulla prevenzione degli infortuni sia con la punizione degli eventuali responsabili. Particolare attenzione è data dal legislatore alla prevenzione degli infortuni sul lavoro con l'emanazione di norme speciali. Tali norme sono contenute principalmente nel decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 547, che detta varie disposizioni per la prevenzione degli infortuni nonché sanzioni penali a carico dei datori di lavoro, dei preposti alla sorveglianza e degli stessi lavoratori che vengano meno all'osservanza delle misure preventive obbligatorie.

Diritto: infortuni sul lavoro

Nella produzione moderna l'uso delle macchine, della forza motrice, l'accelerazione dei tempi di lavoro e l'agglomeramento dei lavoratori determinano un logorio delle forze umane e generano un gran numero di incidenti: se una parte di questi è dovuta alla mancanza delle necessarie strutture di protezione e un'altra a distrazione o imprudenza del lavoratore, è però provato che la maggior parte di essi è da ascriversi al caso fortuito. Al di là delle responsabilità del datore di lavoro o del lavoratore (principio che lascerebbe scoperti molti infortuni) la legislazione moderna ha giustamente esteso la tutela a tutti i casi d'infortunio in forza del concetto del “rischio professionale”, che d'altronde si dilata e tende a essere assorbito da quello più generale: “Il lavoro, indipendentemente dalla sua pericolosità, è sufficiente a giustificare la tutela legislativa”. La legge 17 agosto 1935, n. 1765, estendeva la tutela assicurativa anche ad altre categorie e subordinava l'interesse del singolo a quello della collettività; estendeva le prestazioni sanitarie, attribuiva l'opera di tutela e di assistenza alle organizzazioni professionali dei lavoratori. Ulteriori miglioramenti apportarono le leggi successive (legge 1º giugno 1938, n. 1012: miglioramenti nelle prestazioni economiche e sanitarie; legge 20 febbraio 1950, n. 64: maggiorazioni delle indennità per infortunio in agricoltura; legge 11 gennaio 1952, n. 33: rivalutazione delle rendite d'inabilità; decreto presidenziale 27 aprile 1955, n. 547: aggiornamento delle norme generali sulla prevenzione negli infortuni; decreto presidenziale 19 marzo 1956, n. 303: norme generali sull'igiene del lavoro; Testo Unico 30 giugno 1965, n. 1124, legge 3 dicembre 1999, n. 493, per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico). L'assicurazione contro gli infortuni è gestita dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) per conto dello Stato e sotto il suo controllo. Il contributo di assicurazione è commisurato al rischio e alla retribuzione. Al pagamento del contributo è tenuto il datore di lavoro. L'istituto, a sua volta, fissa il tasso da applicarsi ai lavoratori. Questi hanno diritto alle prestazioni anche se il datore di lavoro risulta inadempiente. Le prestazioni mirano alla riparazione del danno fisico e all'assistenza dell'infortunato per il mancato rendimento del lavoro sotto forma d'indennità in proporzione al danno subito. In particolare, esse contemplano: un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; una rendita per l'inabilità permanente; una rendita e un assegno una tantum ai parenti superstiti in caso di morte del soggetto protetto; le cure mediche e chirurgiche; la fornitura di apparecchi di protesi. In base al succitato Testo Unico del 1965 il trattamento è uguale sia per l'industria sia per il commercio; dei primi tre giorni di malattia il primo è pagato come giornata lavorativa, gli altri due fino al 60%; dopo i primi tre giorni all'infortunato colpito da inabilità permanente è corrisposta un'indennità giornaliera che va dal 60% al 100% della retribuzione secondo il grado d'inabilità, aumentata del 20% per la moglie e ciascun figlio a carico; all'inabile temporaneo viene corrisposto il 60% della retribuzione fino al novantesimo giorno e il 75% dal novantesimo; in caso di morte al coniuge superstite spetta una rendita pari al 50% dello stipendio maturato negli ultimi dodici mesi e al 20% agli altri aventi diritto (figli fino a diciotto anni, ascendenti o genitori adottivi a carico e, in mancanza di questi, fratelli o sorelle conviventi e a carico). In agricoltura, ai fini del calcolo dell'indennità occorre operare una distinzione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Per questi ultimi, sia che si tratti di gestione agricola pura o con trattamento industriale, l'indennità viene calcolata, come per l'industria, in base all'effettivamente percepito. Per i lavoratori a tempo determinato si distingue ulteriormente tra gestione industriale e gestione agricola pura. Nel primo caso l'indennità viene calcolata sulla base del salario convenzionale stabilito per legge per provincia, riferito al salario del superspecializzato. Nella gestione agricola pura l'indennità viene invece calcolata sulla base del salario convenzionale previsto dalla legge ma in riferimento alla qualifica rivestita.

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