indeboliménto

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sm. [sec. XIV; da indebolire].

1) L'indebolire e l'indebolirsi; l'essere indebolito, debilitazione, svigorimento: indebolimento della vista; indebolimento dell'organismo. Anche fig.: indebolimento dello Stato. Secondo la legislazione italiana, se l'indebolimento riguarda un senso o un organo umano costituisce circostanza aggravante nel reato di lesione personale e comporta la reclusione da tre a sette anni. Il volontario indebolimento psichico prodotto a una persona allo scopo di ridurla in un totale stato di soggezione concreta il reato di plagio ed è punito con la reclusione da 5 a 15 anni.

2) Procedimento mediante il quale si schiarisce una fotografia già sviluppata sia per ridurne l'eccessiva densità sia per ottenere effetti particolari. Allo scopo si utilizza un bagno contenente un ossidante sufficientemente energico per ossidare l'argento dell'immagine (usualmente ferricianuro di potassio) e un solvente del sale d'argento formato in seguito alla ossidazione (usualmente tiosolfato sodico). Si può immergere nel bagno l'intera immagine, controllando visualmente il raggiungimento del risultato voluto, oppure effettuare un indebolimento localizzato servendosi di un tampone o di un pennello.

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