incapacità
sf. [sec. XVI; da incapace]. L'essere incapace; mancanza di abilità. § In diritto, inidoneità a essere titolare di diritti e obblighi (incapacità giuridica) e inidoneità a svolgere le attività necessarie alla tutela dei propri interessi economici (incapacità di agire). Sono colpiti da incapacità giuridica gli stranieri quando manchi la reciprocità di trattamento. Sono invece incapaci di agire i minori, gli interdetti e gli inabilitati. Pertanto, a norma dell'art. 1425 del Codice Civile, i contratti stipulati da persone in stato d'incapacità d'agire possono essere annullati. Nel diritto internazionale l'incapacità può essere assoluta, se manca al soggetto la personalità giuridica internazionale (per esempio uno Stato membro di uno Stato federale); parziale, se verte sulle norme di un'organizzazione internazionale, alla quale detto Stato non appartiene (per esempio le norme emanate dall'ONU per uno Stato che non vi fa parte); se l'incapacità è nella stessa natura dello Stato (per esempio le norme di guerra per la Santa Sede). § Nel diritto canonico sono affetti da incapacità giuridica i minori e le persone colpite da infermità psichica totale. I vincoli di parentela e di affinità sono, entro certi gradi, causa di nullità del matrimonio. Il sesso femminile è causa d'incapacità al ricevimento degli ordini sacri; gli apostati, eretici e scismatici, nonché gli scomunicati, rimangono privi dei diritti competenti ai fedeli.