imputabilità
sf. [sec. XIX; da imputabile]. Tutto ciò che lega in un rapporto diretto l'atto con l'agente, senza implicazioni con la responsabilità. Questa infatti risulta dall'intenzione dell'agente nel compiere un determinato atto e comporta la colpevolezza quando lo stesso è contrario all'idea di colpa e delitto, secondo la morale comune. Secondo il Codice Penale, “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso non era imputabile”; e ancora “è imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere”: in altre parole, l'imputabilità è l'insieme delle condizioni richieste dal diritto perché si possa far carico a taluno delle proprie azioni. In concreto: non può considerarsi esente da imputabilità colui che si è volontariamente posto in stato d'incapacità di intendere e di volere al fine di commettere un reato; non escludono neppure l'imputabilità, né la diminuiscono, gli stati emotivi o passionali, l'ubriachezza, l'alterazione dovuta a sostanze stupefacenti. Sono cause di esclusione dell'imputabilità il sordomutismo, quando per esso è assente la capacità d'intendere e di volere, e l'età minore di anni quattordici.