Lessico

agg. e sm. [dall'inglese handicap]. Individuo che soffre di deficit psichici, fisici o sensoriali. Gli handicappati possono essere classificati o in base al tipo di invalidità (per esempio cecità, sordomutismo, paraplegia) o in base all'origine dell'invalidità (per esempio invalidità congenita o acquisita, di guerra, del lavoro, per causa di servizio, civile) o in base alla gravità della lesione (per esempio insufficienza mentale grave o lieve). Al termine handicappato si preferisce oggi utilizzare quello, più corretto, di diversamente abile.

Assistenza e prevenzione

L'intervento in favore degli handicappati è un problema sociale di primaria importanza per la rilevanza numerica del fenomeno, per la drammaticità della condizione e perché si avverte sempre più la necessità di una gestione collettiva e pubblica superando la carenza di servizi e di assistenza. Gli obiettivi principali che le strutture sanitarie si pongono sono la prevenzione e l'attenuazione dell'emarginazione sociale degli handicappati, che si articola in riabilitazione, inserimento, assistenza. La prevenzione si effettua cercando di eliminare o per lo meno di limitare le cause di handicap. Ciò può avvenire riducendo i rischi e i traumatismi insiti nel parto, sviluppando gli studi di citogenetica e creando i consultori prematrimoniali per l'identificazione della patologia ereditaria, prevenendo le malattie infettive mediante vaccinazioni, diagnosticando precocemente gli handicap.

Riabilitazione e inserimento

La riabilitazione richiede un intervento polidisciplinare di genitori, insegnanti, educatori, équipe psico-medico-sociali che mettano in opera controlli medici periodici, rieducazione psicomotoria attuata da fisioterapisti, psicologi, ortofonisti, attività didattiche attuate con l'aiuto di insegnanti di sostegno nell'ambito delle normali scuole. L'intervento nei confronti dell'handicappato non deve essere esclusivamente assistenziale ma deve tendere a metterlo in grado di condurre una vita il più normale possibile. In questo senso i centri impostati più modernamente affiancano alla didattica scolastica iniziative collettive esterne, gite, attività ricreative e vacanze. Di notevole rilievo per gli handicappati fisici è anche la ginnastica riabilitativa che, grazie anche all'apporto delle nuove tecnologie, si avvale di attrezzi sempre più specifici e in grado di curare le singole patologie. L'inserimento sociale necessita di corsi di formazione professionale che avviino l'handicappato a compiere attività lavorative in industrie ed enti pubblici. Solo quando non è possibile un'attività lavorativa non discriminata si dovrebbe ricorrere ai laboratori protetti. Un contributo finora trascurato, ma importante per l'inserimento dell'handicappato, è il superamento delle cosiddette “barriere architettoniche”. Per barriere architettoniche si intende tutto quel complesso di strutture e impedimenti edilizi che ostacolano ulteriormente la vita degli invalidi: porte degli ascensori troppo strette per lasciar entrare carrozzelle, presenza di scalini per l'accesso a negozi, ristoranti, musei, scuole, uffici, teatri, mezzi pubblici.

Diritto

Con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono stati dettati i principi dell'ordinamento italiano in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza dell'handicappato. La legge prevede misure finalizzate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dell'handicap oltre che alla sua cura e alla riabilitazione dell'handicappato. L'inserimento e l'integrazione sociale dell'handicappato sono sostenuti attraverso specifiche disposizioni relative: ai servizi di aiuto personale del disabile; all'istruzione scolastica integrata; alla formazione professionale; all'integrazione lavorativa; alla rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative e all'eliminazione delle barriere architettoniche; all'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia; alla mobilità e ai trasporti collettivi; alla riserva di alloggi e alle agevolazioni fiscali. Oltre ad alcuni interventi indispensabili al miglioramento della qualità della vita di ogni giorno (si pensi ad esempio agli scivoli al termine dei marciapiedi, ai percorsi per non vedenti, ai mezzi di trasporto pubblico dotati di sistemi per la facile salita e discesa di persone con difficoltà di deambulazione), è stata revisionata la legislazione che regolamentava il lavoro dei disabili. La legge 12 marzo 1999, n. 68, ha approvato, infatti, le nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili che sostituiscono la disciplina contenuta nella vecchia legge 2 aprile 1968, n. 482, con lo scopo, tra l'altro, di alleviare ai datori di lavoro, gli oneri derivanti dall'assolvimento dell'obbligo di occupare le categorie protette. L'attuale normativa, dopo aver determinato l'ambito della sua applicazione soggettiva, individuando le persone che hanno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, stabilisce i criteri per l'accertamento delle condizioni di disabilità. La citata legge n. 68/1999 fa riferimento al "collocamento mirato dei disabili" intendendo tutta quella serie di strumenti tecnici che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto più adatto, sia attraverso l'analisi dei posti di lavoro e tramite adeguate forme di sostegno, sia attraverso la soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro. Tra le novità introdotte meritano di essere segnalati gli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che sono obbligati a occupare soggetti disabili tramite le convenzioni stipulate con gli uffici del collocamento. È prevista infatti la fiscalizzazione totale dei contributi dovuti per otto anni, se il disabile ha una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % o un handicap psichico o intellettivo; la fiscalizzazione del 50 % dei contributi dovuti, se il disabile ha una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79 %; il rimborso parziale in misura forfettaria delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro nel caso di assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento. Nel caso di violazioni della legge n. 68/1999 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

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