fanciullo

Indice

Lessico

sm. [sec. XIII; da fancello con cambio di suffisso].

1) L'uomo nella fase dello sviluppo che precede la pubertà, nell'età cioè della fanciullezza: giochi, libri per fanciulli;fanciullo prodigio, che mostra attitudini e qualità eccezionali per la sua età. Per estensione, ragazzo, adolescente.

2) Fig., persona ingenua, semplice, innocente, che ha mantenuto le caratteristiche della fanciullezza: nei sentimenti è ancora un fanciullo; comportarsi da fanciullo, essere immaturo.

3) Lett., figlio.

4) Come agg., fanciullesco; anche fig., riferito a cose appena sorte: nazione fanciulla.

Diritto internazionale

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, è stata ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. La convenzione considera la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo per il suo benessere. Ai sensi della convenzione si intende fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni. Gli Stati aderenti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo, a preservare la sua identità, il suo nome, le sue relazioni familiari, e si occupano della sua educazione e salute fisica; inoltre si impegnano a rispettare la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, di associazione e di corrispondenza del fanciullo. Nonostante l'approvazione della Convenzione, i fatti hanno dimostrato come la tratta internazionale di bambini ai fini della loro vendita, prostituzione e di pornografia abbia assunto dimensioni considerevoli e crescenti, come si sia ormai diffusa la prassi del turismo sessuale (alla quale i bambini sono particolarmente esposti) e come sia cresciuta l'offerta, su Internet e su altri nuovi supporti tecnologici, di materiale pornografico nel quale i bambini sono loro malgrado protagonisti. Di fronte a tali fatti, nel 1999 la Conferenza internazionale sulla lotta contro la pornografia ha richiesto in modo specifico la penalizzazione a livello mondiale della produzione, distribuzione, esportazione, importazione, trasmissione, possesso internazionale e pubblicità di materiale pornografico implicante bambini, sottolineando la rilevanza e la necessità di una cooperazione più stretta fra poteri pubblici e operatori di Internet. Nel 2000 a New York sono stati approvati i protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernenti la vendita e la prostituzione dei bambini, la pornografia rappresentante bambini e il loro coinvolgimento nei conflitti armati. I protocolli sono stati ratificati dall'Italia con legge 11 marzo 2002, n. 46. In virtù delle nuove e più severe norme, gli Stati firmatari dei protocolli hanno vietato la vendita di bambini, la prostituzione di bambini e la pornografia con bambini, adottando ogni misura possibile per vigilare che i membri delle loro forze armate di età inferiore a 18 anni non partecipino direttamente alle ostilità e impegnandosi per fare in modo che tali reati siano passibili di pene adeguate in considerazione della loro gravità; ai singoli Stati è stato poi demandato il compito di sensibilizzare il pubblico anche mediante programmi d'informazione, d'istruzione e di formazione, anche a livello internazionale.

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