effettività
sf. [sec. XV; da effettivo]. L'essere effettivo, reale, concreto. § In diritto internazionale, principio secondo il quale nella valutazione dell'attività di uno Stato l'ordinamento internazionale tiene conto della sua organizzazione di fatto e non di quella giuridica. In verità quasi sempre i due fattori coincidono, ma può accadere che avvenga in uno Stato un mutamento costituzionale attraverso mezzi contrari al suo stesso ordinamento interno. In tal caso il diritto internazionale riconosce la nuova situazione di fatto anche se fondata su basi illecite per l'ordinamento interno dello Stato (per esempio, sostituzione di un governo per vie illegali); lo stesso principio vale anche per il riconoscimento della competenza di organi privi di poteri di rappresentanza di quello Stato, ma che di fatto ne fanno parte. Tale principio si applica, per esempio, per gli Stati membri di Stati federali. È, infatti, opinione comune in diritto internazionale che uno Stato federale è per l'ordinamento internazionale direttamente responsabile dell'attività degli Stati membri.