disfattismo
sm. [sec. XX; dal francese défaitisme]. Azione volta a provocare, o accelerare, la disfatta del proprio Paese in guerra. Per estensione, atteggiamento di totale sfiducia e di sistematica denigrazione nei confronti dell'attività pubblica perseguita dalle classi dirigenti. Nel diritto positivo italiano ogni atto di disfattismo acquista una sua precisa connotazione giuridica, essendo previsto come ipotesi di reato dagli art. 265 (disfattismo politico) e 267 (disfattismo economico) del Codice Penale. Nel primo caso si vuole punire chi, in tempo di guerra, si comporti in modo tale da deprimere lo spirito pubblico e comunque nuocere agli interessi nazionali; la seconda norma configura la fattispecie di disfattismo nelle manovre finanziarie e valutarie tendenti a ledere la capacità di resistenza economica del Paese impegnato in un conflitto. Il Codice Penale Militare di guerra, poi, comprende sotto la denominazione di disfattismo militare qualsiasi fatto diretto a indurre il governo italiano alla sospensione o alla cessazione delle ostilità, nonché qualsiasi atteggiamento denigratorio della guerra (art. 86 e 87).