dilapidazióne
Redazione De Agostini
sf. [sec. XVI; dal latino dilapidāre, gettar qua e là pietre]. Atto ed effetto del dilapidare. In particolare, in diritto, dilapidazione dei beni del minore, reato previsto dall'art. 570 del Codice Penale e compreso nella più generale categoria delle violazioni degli obblighi di assistenza familiare; è punito con la reclusione fino a un anno o con una multa.