assistènza
IndiceLessico
sf. [sec. XIV; da assistere].
1) L'assistere, il presenziare: per iniziare la discussione è necessaria l'assistenza delle parti interessate; cerimonia celebrata con l'assistenza del sindaco.
2) Opera prestata per determinati bisogni o servizi; soccorso, cura, collaborazione, consulenza specializzata: prestare assistenza agli ammalati; richiedere l'assistenza di un avvocato; assistenza turistica; anche i mezzi di cui l'opera si avvale: assistenza tecnica, l'insieme dei servizi tecnici messi a disposizione dei clienti dalle ditte produttrici o concessionarie di determinati apparecchi, per assicurare il buon funzionamento del loro prodotto; anche quella applicata da alcuni enti (per esempio l'ACI per gli automobilisti). In particolare, in aeronautica, assistenza alla navigazione aerea, insieme delle informazioni di orientamento, controllo, guida, meteorologiche, ecc. necessarie alla condotta di volo. Per estensione, gli impianti e le tecniche relativi agli aiuti per la navigazione aerea.
3) Attività esercitata da appositi istituti per soddisfare o venire incontro a determinate necessità sociali: assistenza ospedaliera; assistenza scolastica; anche l'insieme dei mezzi a tale scopo destinati.
4) Nel gioco del baseball, il passaggio eseguito da un difensore a un compagno di squadra per ottenere l'eliminazione di un avversario.
5) In agricoltura, l'assistenza tecnica ha, quale scopo principale, il miglioramento nell'uso dei fattori, ottenuto attraverso la razionalizzazione del processo produttivo. La CEE, con regolamento n. 797/85, ha posto le basi per lo sviluppo di appositi servizi di assistenza tecnica in agricoltura.
Assistenza familiare
Il Codice Penale prevede come ipotesi delittuosa la violazione dell'obbligo di assistenza inerente alla potestà, alla tutela legale, alla qualità di coniuge. Delitto caratteristico contro l'assistenza familiare è l'abbandono del domicilio domestico o comunque la sottrazione all'obbligo di assistenza (art. 570, 1º comma). La pena edittale è della reclusione fino a un anno e della multa. Le pene si applicano congiuntamente nelle distinte ipotesi delittuose (art. 570, 2º comma) della dilapidazione e malversazione dei beni della persona cui si è tenuti a dare assistenza.
Assistenza giudiziaria internazionale
Attività giuridica che, nei vari Stati, ha lo scopo di facilitare i compiti della giustizia, superando gli ostacoli frapposti dalle limitazioni ai diritti di sovranità. Questa attività è esplicata dai consolati tramite la delibazione, l'estradizione, la rogatoria, ecc.
Assistenza pubblica
Attività esercitata dallo Stato e da altri enti pubblici territoriali sia per provvedere alle necessità più immediate delle classi più bisognose (in questo caso è detta più propriamente beneficenza), sia per prevenire il loro stato di povertà e facilitare la soddisfazione dei loro bisogni materiali e morali. La materia dell'assistenza pubblica già attribuita alla competenza legislativa regionale concorrente dall'art. 117, 1º comma, della Costituzione, è stata radicalmente modificata, rispetto alle funzioni amministrative, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). Si è innanzitutto precisato (art. 22) che le funzioni amministrative relative alla materia “beneficenza pubblica” concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro sia in natura, a favore di singoli o di gruppi, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale. Rientrano quindi in questo settore le attività relative all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime di delitti, all'assistenza post-penitenziaria, agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili e agli interventi di protezione sociale. Le norme del D.P.R. 616 stabiliscono le nuove competenze dello Stato, delle province e dei comuni. Sono di competenza dello Stato, per esempio, le funzioni amministrative concernenti gli interventi di primo soccorso in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali; gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle forze armate dello Stato, all'arma dei Carabinieri, ecc., da enti e organismi appositamente istituiti; i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri e internazionali; le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge, in attuazione dell'art. 38 della Costituzione. Di particolare rilievo sono le competenze dei comuni, perché l'art. 25 D.P.R. 616 stabilisce che tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui all'art. 22 sono attribuite ai comuni. Quindi, tutte le funzioni, il personale e i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferiti ai comuni singoli e associati, sulla base e con le modalità della nuova legge sulla riforma dell'assistenza pubblica. Le funzioni attribuite alla provincia sono più ridotte, ma appaiono egualmente importanti, perché, come afferma l'art. 26 D.P.R. 616, la provincia, nell'ambito dei piani regionali, approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali. Deriva da tutto ciò un completo superamento della vetusta legge del 1890 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e una nuova distribuzione delle competenze tra Stato, regioni, province, comuni, ispirati al principio del decentramento di cui all'art. 5 della Costituzione.
Assistenza scolastica
Gli organi di assistenza scolastica, per esempio patronati, casse scolastiche e opera universitaria, tendono a sopperire economicamente alle esigenze degli studenti meno agiati. In generale questi organismi provvedono all'acquisto dei libri di testo, di indumenti, medicinali, cancelleria, al trasporto gratuito, alla refezione scolastica e all'attribuzione di borse e assegni di studio, ecc. Con l'attuazione dell'ordinamento regionale (1970), l'assistenza scolastica è divenuta competenza attributiva delle regioni nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.
Assistenza tecnica
Complesso di attività svolte per controllare, talora con l'impiego di appositi strumenti, il funzionamento regolare di macchine o apparecchiature e per eseguire i lavori di riparazione e revisione che si rendono necessari per garantirne la regolarità (comprende quindi la manutenzione). In senso più lato, attività prestata singolarmente o in gruppo da tecnici altamente specializzati consistente nell'analisi di specifici problemi e nello studio delle soluzioni ottimali da adottare. In questa accezione il compito dell'assistenza tecnica può consistere nella diagnosi di un determinato problema tecnico con conseguente accertamento delle cause che ne sono all'origine ed eventuale proposta di soluzioni. In alcuni casi lo studio viene sviluppato fino alla progettazione esecutiva di quanto occorre per ovviare alle cause che hanno provocato il fatto o per rendere operante una soluzione.