estradizióne

sf. [sec. XIX; dal francese extradition]. Istituto con il quale uno Stato consegna una persona, che si trova nel proprio territorio, a un altro Stato dove il medesimo individuo è accusato o è già condannato, per un reato per il quale è prevista tale procedura. L'estradizione è essenzialmente un istituto di diritto internazionale ed è disciplinato in Italia da apposite convenzioni internazionali e da norme di diritto interno. Queste ultime non ammettono l'estradizione se il fatto per il quale è stata richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana, oppure l'estradando è cittadino italiano, salvo il caso che sia espressamente previsto dalle convenzioni internazionali. La competenza per l'offerta e la concessione dell'estradizione spetta al Ministero della Giustizia. La Costituzione italiana, come pure molte altre, esclude l'estradizione di stranieri per reati politici, non essendo tali persone considerate pericolose per l'ordine sociale.

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