derelizióne

sf. [sec. XIV; dal latino derelictío-ōnis]. Nel diritto romano, volontario abbandono di un bene da parte del proprietario. Durante il principato, mentre i Sabiniani ritenevano che la perdita della proprietà avvenisse all'atto dell'abbandono del bene, per i Proculeiani ciò avveniva quando altri lo raccoglieva. Pare che abbia prevalso la dottrina sabiniana: per le cose abbandonate, tuttavia, l'occupazione doveva essere integrata dall'usucapione. Il termine è stato recepito dal diritto moderno a significare la situazione di una cosa mobile che è stata in proprietà di qualcuno e dallo stesso è stata abbandonata, per cui deve ritenersi che attualmente non sia di proprietà di alcuno. Il Codice Civile, in tal caso, parla di “cose abbandonate” delle quali si può acquistare la proprietà con l'“occupazione” (art. 923).

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