denominazióne
sf. [sec. XIV; da denominare]. Appellativo, titolo, nome con cui una persona o una cosa viene designata: la città assunse l'odierna denominazione; complemento di denominazione, quello costituito da un nome proprio che determina il suo appellativo: la città di Milano. In latino il complemento di denominazione si mette nello stesso caso dell'appellativo: urbs Mediolanum. § In filosofia, operazione logica (o, da altri punti di vista, mentale) che attribuisce un nome a una cosa per definirne l'entità, o anche per scegliere quale oggetto di attenzione una cosa che viene chiamata con quel dato nome nella cerchia del parlante o dell'ascoltante. I nominalisti invece usarono il termine per caratterizzare la funzione delle intenzioni, che non sono le cose stesse, ma una loro immagine o segno: e la logica si occupa delle intenzioni proprio in quanto sono con le cose in un rapporto di denominazione. La denominazione è intrinseca quando determina le qualità proprie del soggetto denominato; estrinseca quando considera il soggetto nelle sue relazioni con altri. La genericità di alcune denominazioni può essere corretta dal contesto che a esse si accompagna. § Nel diritto pubblico, nome attribuito alle persone giuridiche pubbliche. In particolare, ai sensi dell'art. 133, II Costituzione, le denominazioni dei Comuni possono essere modificate con legge della Regione, sentite le popolazioni interessate. Per quanto riguarda l'uso della denominazione o il pregiudizio che altri faccia della stessa, si ritiene che sia da applicare per analogia l'art. 7 del Codice Civile, che disciplina la tutela del diritto al nome. § Denominazione sociale, termine giuridico col quale il nostro Codice Civile qualifica il “nome” delle società di più complessa strutturazione economica e giuridica, quali le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata. Per le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice, si parla invece di “ragione sociale”. La denominazione sociale deve indicare di volta in volta il tipo di società cui si riferisce, se per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. Nella denominazione sociale della società in accomandita per azioni deve apparire inoltre anche il nome di almeno uno dei soci accomandatari.