congregazióne

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Lessico

sf. [sec. XIII; da congregare]. Il congregare o il congregarsi; adunanza, riunione. In senso concr., le persone congregate. Per estensione, collettività: la congregazione umana, la società degli uomini. Con senso più specifico, associazione, per lo più religiosa.§ Sacre congregazioni, organismi centrali della Santa Sede istituiti, con compiti permanenti, a partire dalla metà del Cinquecento, per coadiuvare il papa nell'esercizio del suo potere. La costituzione Immensa aeterni Dei di Sisto V, del 1588, stabilì quindici congregazioni, alle quali affidò determinati settori del governo dello Stato Pontificio e della Chiesa. Nel corso dei secoli avvennero vari mutamenti riguardo a esse; né il loro numero, né le relative competenze, anzi neppure il loro nome, rimasero definitivi. Nel 1990 c'erano nella Curia romana nove congregazioni. Le sacre congregazioni sono composte da cardinali, dei quali uno ricopre l'ufficio di Prefetto, nominati ordinariamente per cinque anni. Alla morte del pontefice i prefetti cessano dall'incarico, nel quale possono essere confermati o sostituiti dal nuovo eletto. § Congregazione per il clero, è competente per le questioni riguardanti il clero secolare, sia per quanto concerne l'esercizio del ministero pastorale sia in relazione alle istituzioni ed enti ecclesiastici. Originariamente si chiamava Congregazione del concilio e fu istituita da Pio IV nel 1564; era competente per tutte le questioni in merito alle quali il Concilio Tridentino aveva preso una decisione: in particolare si occupò di problemi sia dei vescovi e del clero secolare sia degli ordini religiosi o della disciplina ecclesiastica dei fedeli. Oltre a funzioni amministrative, la congregazione espletò anche compiti giudiziari ed ebbe il potere di concedere dispense, indulti, grazie. La riforma di curia introdotta da Pio X nel 1908 modificò notevolmente le sue competenze. Le furono avocate sia le cause giudiziarie sia la facoltà di essere unica interprete dei decreti tridentini e le sue competenze vennero ristrette solo alle questioni inerenti alla disciplina del clero secolare e del popolo cristiano. Paolo VI, con la costituzione Regimini Ecclesiae Universae, riformò di nuovo le sue competenze e ne mutò il nome in quello attuale. A questa Congregazione è stata annessa nel 1988 la Commissione Pontificia per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa e sono state attribuite nuove competenze. Alla Congregazione per il clero, dal 1994 è stato annesso l'Istituto Sacrum Ministerium, che cura la preparazione dei responsabili della formazione permanente del clero e pubblica con cadenza semestrale una rivista su questi temi. § Congregazione per i sacramenti e il culto divino, è stato istituito l'11 luglio 1975 (con la costituzione apostolica Constans nobis) in luogo della Congregazione per il culto divino e della Congregazione per la disciplina dei sacramenti soppresse con la stessa costituzione. La sezione per i sacramenti – le cui competenze sono state definite dalla costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universae (1967) – si occupa della disciplina dei sette sacramenti escluse le questioni dogmatiche che sono di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede. Si interessa inoltre della segnatura apostolica e della Sacra Romana Rota circa le cause della nullità del matrimonio. Suo compito è anche quello di esaminare gli obblighi relativi agli ordini maggiori e le questioni relative alla validità dell'ordinazione. La sezione per il culto divino – le cui competenze sono state definite dalla costituzione apostolica Sacra rituum congregatio (1969) – si occupa di tutte le questioni inerenti al culto divino, liturgico ed extraliturgico, nelle Chiese latine. Ha il compito inoltre di completare la revisione dei libri liturgici, di seguirne l'applicazione, di sostenere e regolare il movimento liturgico. Entrambe le sezioni si valgono, nel loro lavoro, di una commissione internazionale di esperti. Le due sezioni sono state nuovamente unite nel 1988 in unico dicastero con il nome di Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. § Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica, già C. per i religiosi e gli istituti secolari, ha assunto tale denominazione nel 1988 (con la costituzione apostolica Pastor Bonus). È investita di giurisdizione su tutti gli istituti religiosi e terz'ordini secolari. Rimangono tuttavia escluse dalle sue competenze le questioni concernenti l'attività missionaria dei religiosi e, in generale, gli istituti religiosi fondati unicamente con scopo missionario. § Congregazione per i vescovi, sue competenze sono le questioni concernenti l'erezione, la divisione, l'unione di diocesi, province e regioni ecclesiastiche, la revisione dei loro confini, la nomina dei vescovi, amministratori apostolici, coadiutori e ausiliari, la vigilanza sul governo delle diocesi e, in generale, sull'attività dei vescovi. Deriva dalla ex Congregazione concistoriale, fondata da Sisto V nel 1588. La sua importanza diminuì nell'Ottocento, particolarmente per il fatto che le questioni che esigevano negoziazioni diplomatiche venivano trattate, seppure con la collaborazione di essa, dalla Segreteria di Stato o dalla Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari. Nel 1908 Pio X diede un nuovo impulso alla sua attività, affidandole anche le questioni connesse, in generale, con il governo delle diocesi, rientranti prima nelle competenze delle Congregazioni del concilio e dei vescovi regolari. Prese questo nome nel 1967. § Congregazione per la dottrina della fede, tratta tutte le questioni concernenti la dottrina della fede e dei costumi o connesse con la fede; in particolare esamina le nuove dottrine, promuovendo sull'argomento studi e congressi; dà il suo giudizio sui delitti contro la fede, agendo come tribunale. I diversi casi sono discussi nella Congregazione plenaria dei cardinali e le risoluzioni sono sottoposte alla sanzione del pontefice. Le sue origini risalgono all'attività dei quattro cardinali nominati da Paolo III, nel 1542, inquisitori generali. Fino al 1908 ebbe ufficialmente il nome di Congregazione della S. Inquisizione. Nel corso dei secoli subì vari mutamenti sia strutturali, sia concernenti le materie di sua competenza e la sua prassi d'ufficio, ma gli obiettivi principali della sua attività sono rimasti immutati fino a oggi. Nel 1903, Pio X le attribuì anche competenza sull'elezione dei vescovi; le relative questioni vennero però, nel 1908, trasferite alla Congregazione concistoriale (poi Congregazione per i vescovi). Nel 1917 le furono affidati i compiti della Congregazione dell'Indice allora soppressa. Dal 7 dicembre 1965 fu denominata Congregazione per la dottrina della fede. Dopo gli importanti mutamenti introdotti nel 1971 da Paolo VI in relazione alla procedura da seguire nell'espletamento dei suoi compiti (obbligatorietà dell'ascolto sia del vescovo – o vescovi – della regione particolarmente interessata nella condanna di una dottrina, sia dell'autore delle opere incriminate), fu ulteriormente riformata nel 1997 da Giovanni Paolo II con l'ampliamento del ruolo dei vescovi e l'introduzione di nuove figure assimilabili a quelle di avvocati difensori. § Congregazione per le cause dei santi, istituita nel 1969 con la costituzione Sacra rituum congregatio di Paolo VI, succedette alla Congregazione dei riti nel compito di trattare i processi di beatificazione e canonizzazione. § Congregazione per le Chiese orientali, è competente in tutti gli affari che riguardano sia le persone, sia la disciplina e i riti della Chiesa cattolica d'Oriente. La sua giurisdizione è molto ampia: essa gode di tutte le competenze esercitate, nell'ambito della Chiesa latina, dalle altre Congregazioni romane. Le sue origini risalgono alla Congregazione De Propaganda Fide per gli affari del rito orientale, istituita da Pio IX, il 6 gennaio 1862, nell'ambito della Congregazione De Propaganda Fide. Benedetto XV, con il motuproprioDei providentis del 1917, la rese autonoma e ne mutò il nome in Congregazione per la Chiesa orientale. Pio XI, nel 1938, ne aumentò ancora di più i poteri, affidandole anche i cattolici di rito latino in quei territori nei quali la Chiesa orientale aveva la maggioranza di fedeli. La costituzione Regimini Ecclesiae di Paolo VI lasciò sostanzialmente immutata la competenza della Congregazione, modificandone tuttavia il nome in quello attuale. § Congregazione per l'educazione cattolica, interessa all'educazione del clero e all'ordinamento scolastico della Chiesa. In concreto, rientrano nella sua sfera d'azione il governo dei seminari, l'istruzione del clero secolare e la formazione culturale dei religiosi e dei membri di istituti secolari, le università, gli altri istituti superiori cattolici, le scuole parrocchiali e diocesane e, in generale, le scuole cattoliche. Le sue origini risalgono alla Congregazione dei seminari e delle università degli studi, istituita da Benedetto XV, nel 1915, che a sua volta succedette alla Congregazione degli studi, istituita da Leone XII nel 1824. Ebbe il suo nome attuale dalla costituzione Regimini Ecclesiae di Paolo VI. § Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli (o De Propaganda Fide), istituita da Gregorio XV nel 1622, fu investita di ampie facoltà nella direzione dell'attività missionaria della Chiesa. In territori di missione dipendevano da essa, in generale, tutto il clero, sia secolare sia regolare, e anche le molteplici questioni relative alla nomina dei vescovi e al governo delle diocesi. La congregazione doveva occuparsi della diffusione del Vangelo non solo tra gli infedeli, ma anche altrove – nei Paesi protestanti, nell'Oriente cristiano – dovunque l'organizzazione della gerarchia mancasse o non fosse salda ed efficiente. La sua attività si è estesa gradualmente anche all'Africa, alle Indie occidentali e orientali, nonostante gli ostacoli posti alla sua azione dal giuspatronato portoghese e spagnolo. La congregazione mirò subito alla formazione di un clero indigeno, riuscendo però solo parzialmente. Pio X modificò notevolmente la giurisdizione della congregazione, sia territorialmente sia per quel che riguarda le persone e le questioni di sua competenza: le vennero tolti i territori in cui la gerarchia cattolica era già stabilita (per esempio in Europa: Inghilterra, Scozia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi; oltre oceano: le diocesi del Canada, dell'isola di Terranova e degli Stati Uniti d'America) e in generale la sua competenza fu ristretta alle sole questioni connesse strettamente con l'attività missionaria. Paolo VI confermò la congregazione nelle sue funzioni di organo centrale della Santa Sede per l'attività missionaria e all'antico nome aggiunse quello di Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli.

Diritto canonico

Le congregazioni religiose sono società religiose con voti semplici, in contrapposizione a quelle con voti solenni od ordini. Nella Chiesa cattolica costituiscono una forma di vita religiosa moderna e dipendono direttamente dalla Santa Sede (di diritto pontificio) o da un vescovo (di diritto diocesano). Nella prassi attuale, le congregazioni religiose nascono e si sviluppano inizialmente sotto l'egida della giurisdizione vescovile; quelle fra loro che danno prova di vitalità e di vantaggio per la Chiesa possono chiedere il Decretum laudis alla Santa Sede e diventare di diritto pontificio. La soppressione di una congregazione (anche diocesana) spetta solo alla Santa Sede. Secondo il diritto ecclesiastico, l'organizzazione di una congregazione è la stessa di quella di un ordine. Le case individuali sono rette da un superiore responsabile presso un provinciale, a sua volta sotto l'autorità di un superiore generale eletto dal Capitolo Generale. Tra le più note congregazioni: marianisti; salesiani redentoristi; missionari oblati; carettiani; missionari del Sacro Cuore di Gesù; Società del Divin Verbo.

A. Monin, De Curia Romana, eius historia ac moderna disciplina iuxta reformationem a Pio X inductam, Lovani, 1912; V. Martin, Les Congrégations Romaines, s.l., 1930; L. Pásztor, La Curia Romana, Roma, 1971; P. Poupard, Conoscere il Vaticano, Casale Monferrato, 1983.

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