confisca

sf. [sec. XVIII; da confiscare]. In diritto penale, è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, per la quale i beni del reo sono devoluti al fisco. Il giudice, nel caso di condanna dell'imputato, può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle che ne sono il prodotto o il profitto. La confisca è sempre ordinata: per le cose che costituiscono il prezzo del reato; per quelle la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato. In diritto amministrativo la confisca riguarda le cose che possono riuscire socialmente pericolose; in diritto finanziario è applicata alla merce contrabbandata. § Nel diritto romano, la confisca durante l'età repubblicana si produceva automaticamente a vantaggio dell'erario del popolo romano (publicatio bonorum), in relazione ai beni di un cittadino, che aveva perduto tale sua qualità a seguito di condanna a morte o di esilio. Sotto il principato, la devoluzione avveniva avantaggio del fisco, mediante un atto di apprensione da parte del funzionario competente (ademptio bonorum) e si presentava come sanzione speciale, applicata in via autonoma. In epoca tarda i due istituti si fusero, indicando una sanzione patrimoniale, talvolta applicata in via autonoma, ma solitamente con carattere accessorio rispetto alla pena capitale, alla deportatio ed eventualmente anche alla relegatio.

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