confessóre

Indice

sm. [sec. XIII; dal latino tardo confessor-ōris].

1) Ministro del sacramento della penitenza o confessione: confessore particolare. § Il confessore deve essere sacerdote e godere della necessaria giurisdizione: il papa per tutta la Chiesa; l'ordinario e il canonico penitenziere per la propria diocesi; il parroco per la sua parrocchia; il superiore religioso per i suoi sudditi. In forza della giurisdizione delegata possono confessare anche sacerdoti fuori della propria giurisdizione (per esempio i predicatori). Norme speciali regolano la giurisdizione riguardo alle religiose e alle novizie. In punto di morte qualsiasi sacerdote può impartire l'assoluzione ovunque, anche da peccati riservati e da censure. Non è valida l'assoluzione data dal sacerdote al suo complice in peccato turpe (escluso il caso di morte imminente). Al confessore si richiede scienza adeguata, grande esperienza, amore per le anime. Egli deve sapere quando deve dare o negare l'assoluzione e perciò deve essere in grado di appurare il grado di colpevolezza del penitente, il suo pentimento e la disposizione a cambiar vita.

2) Chi professa con zelo e coraggio la propria fede: i confessori della fede cristiana. Per estensione, propugnatore, seguace di un ideale.

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