cappellano
sm. [sec. XIII; da cappella]. Nell'ordinamento della Chiesa cattolica è anzitutto il titolare di una cappellania. In una chiesa parrocchiale può anche essere così chiamato il sacerdote coadiutore del parroco. Inoltre è detto cappellano il sacerdote che attende al culto e alla cura spirituale presso comunità religiose laicali e ordini o congregazioni femminili, oppure confraternite e associazioni con fini religiosi (spesso detto in tal caso anche assistente ecclesiastico). È poi così designato il sacerdote che attende al culto e assiste spiritualmente i degenti di un ospedale e i carcerati. Nel caso poi dell'esercito vi è tutta una gerarchia di cappellani militari, eventualmente assimilata alla gerarchia militare stessa, come avviene in Italia, e a cui presiede il vescovo castrense od ordinario militare. L'ufficio di cappellano in tal caso ha le stesse caratteristiche di quello del parroco, con la sola differenza che la cura delle anime è esercitata non solo entro un certo ambito territoriale (caserma, installazione), ma anche nei riguardi di determinate persone, come appunto i militari o altre eventuali categorie e ceti (parrocchia personale). Inoltre è detto cappellano il sacerdote che officia una cappella di corte (cappellano di corte) o altra chiesa palatina (cappellano palatino), o che assiste il papa nella celebrazione della messa o in altre funzioni. In virtù del motuproprioPontificalis Domus di Paolo VI (28 marzo 1968), i cappellani segreti e i cappellani comuni pontifici, di istituzione medievale, rientrano ora nella categoria dei chierici della cappella pontificia.