bigamìa

Indice

Lessico

sf. [sec. XIV; da bigamo].

1) Condizione di chi ha contemporaneamente due mogli.

2) Anticamente, condizione di una persona rimasta vedova che contrae nuove nozze.

Diritto penale

In diritto, reato familiare commesso da chi, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro avente pure effetti civili. Egualmente colpevole è colui che, pur non essendo coniugato, contrae matrimonio con una persona già legata da un vincolo matrimoniale avente effetti civili. § Presso alcuni popoli antichi (Indiani, Persiani, Egiziani), avere più mogli era considerato fatto lecito anche per la necessità dell'accrescimento della popolazione. Addirittura, in taluni casi, il celibato veniva reputato una colpa. Anche gli ebrei conobbero la poligamia: Giacobbe, Davide, Salomone ne sono gli esempi più significativi. Il matrimonio monogamico, sia pure temperato da alcune eccezioni, s'incontra per la prima volta in Grecia; presso i Romani la bigamia in origine era considerata reato come l'adulterio e il secondo matrimonio era ipso iure nullo. Sotto l'influenza del cristianesimo, la legislazione divenne più severa con Giustiniano e comportò la pena capitale per l'uomo e la fustigazione per la donna. Il codice longobardo condannava la donna diretta responsabile del reato di bigamia alla morte assieme al suo complice; se invece diretto responsabile era l'uomo, questi doveva pagare una multa di 500 soldi, mentre la donna complice perdeva tutte le sue sostanze. Anche nelle altre legislazioni medievali il delitto di bigamia era colpito con pene severissime e spesso addirittura con la morte; la legge mantenne tutto il suo rigore fino al sec. XVIII (morte in Inghilterra e in Germania, deportazione in Spagna, reclusione per gli uomini ed esilio per le donne in Francia). Nel diritto moderno la bigamia, pur essendo pressoché universalmente considerata quale reato, è punita meno severamente. § La pena prevista dalla legge italiana per il reato di bigamia è della reclusione da uno a cinque anni; tuttavia il reato è estinto qualora il primo matrimonio contratto dal bigamo sia dichiarato nullo ovvero quando sia annullato il secondo matrimonio per cause diverse dalla bigamia. Costituisce aggravante, e pertanto la pena è aumentata, l'avere il colpevole indotto in errore, circa il proprio stato, la persona con la quale ha contratto matrimonio. Naturalmente il vincolo di un precedente matrimonio costituisce, agli effetti civili e canonici, un impedimento a contrarre un nuovo matrimonio civile e il secondo matrimonio, dove sia ugualmente celebrato, è giuridicamente nullo. Il diritto canonico considera la bigamia con estrema gravità. I colpevoli sono considerati infames e possono essere colpiti da scomunica (canone 2356) allorché perseverino nell'illecita unione.

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