bórdo o bòrdo

Indice

Lessico

Sm. [sec. XIV; dall'ant. francese bort, risalente al francone bord, tavola, asse, orlo].

1) Ciascuno dei due fianchi di un'imbarcazione, parte del fianco della nave che emerge dall'acqua: nave di alto bordo, di grosso tonnellaggio (al fig.: persone di alto bordo, molto importanti, di elevata condizione sociale); virare di bordo, cambiare direzione; al fig., cambiare idea, evitare un argomento sgradito.

2) Per estensione, indica tutto l'interno dell'imbarcazione: essere a bordo, trovarsi su una nave; personale, ufficiali di bordo, di una nave; salire a bordo, imbarcarsi; per simile, si usa anche riguardo ad altri mezzi di trasporto: essere a bordo di un'auto, di un aereo, essere nel suo interno.

3) Nella navigazione a vela, sinonimo di bordata.

4) Sponda, estremità, margine, orlo: stare seduti sul bordo della piscina; aveva una preziosa tovaglia di Fiandra col bordo ricamato.

5) In filatelia, bordo di foglio, il francobollo al quale è unita la carta del margine del foglio; si indica con la sigla b.d.f. Quando il francobollo reca unito l'intero margine, dicesi bordo di foglio integrale. Il francobollo che presenta margini da due lati è detto angolo di foglio.

6) In aeronautica, bordo (o becco) d'attacco, bordo di uscita, rispettivamente l'orlo anteriore e l'orlo posteriore dell'ala.

7) In matematica, sinonimo di contorno; talvolta si riserva il nome di bordo alle linee semplici chiuse nelle quali si spezza il contorno di una data superficie.

8) In edilizia, porzione perimetrale di una superficie (di un muro, di una strada).

9) In giardinaggio, perimetro delle aiuole, che può essere decorato con opere in pietra o ferro (bordo morto) o con essenze fitte e basse o con fiori (bordo vivo).

10) In astronomia, riferito ad astro, è sinonimo di lembo.

Marina

Bordo libero, altezza di emersione della nave in una data condizione di carico, pari alla differenza tra l'altezza di costruzione e la profondità di carena. Il bordo libero è un elemento importante dal punto di vista della sicurezza, perché, per una data nave, maggior bordo libero significa, in genere, sollecitazioni di scafo più basse, diagramma di stabilità di maggior area (con angoli di massimo momento di stabilità e di capovolgimento più elevati), riserva di spinta o di galleggiabilità più grande. Perché lo scafo mantenga una soddisfacente galleggiabilità è necessario pertanto che una certa parte di esso sia destinata a costituire una riserva di spinta o di galleggiabilità; per questo fine, la parte suddetta (corrispondente al bordo libero) deve sempre essere mantenuta stagna e al di sopra del piano di galleggiamento, in modo che cause di sovraimmersione (come effetti dinamici, imbarco d'acqua sui ponti esposti durante la navigazione con mare agitato, entrate d'acqua di ragionevole entità per falla, ecc.) non creino un indebito rischio per la vita umana, per le merci e per la nave stessa. È ovvio che limitare l'immersione media della nave significa in definitiva ridurre le capacità di carico e quindi interferire in qualche modo con l'impiego commerciale della nave. Di ciò si è cercato di tener conto nella formulazione delle “regole del bordo libero”, che fissano per le navi mercantili le condizioni di massimo carico consentito, cioè le linee-limite per le immersioni. Queste linee vengono individuate dalle marche di bordo libero applicate sui fianchi della nave (con accanto le iniziali del registro navale che le ha applicate), costituite dall'“anello di Plimsoll” (cerchio attraversato da una fascia orizzontale) e da una striscia verticale intersecata da strisce orizzontali contraddistinte da lettere indicanti determinate stagioni dell'anno e zone nelle quali può avvenire la navigazione. Tra le regole del bordo libero attualmente in vigore per le navi mercantili vanno ricordate quelle stabilite con il D.P.R. n. 777 dell'8 aprile 1968 “Esecuzione della Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 15 aprile 1966” e con il D.P.R. n. 579 del 13 marzo 1967 “Regolamento per l'assegnazione della linea di massimo carico alle navi mercantili”: le prime si applicano a tutte le navi degli Stati firmatari adibite a viaggi internazionali, salvo le eccezioni ammesse, le seconde si riferiscono a tutte le navi mercantili italiane adibite a viaggi tra porti nazionali e, con limitate eccezioni, a viaggi internazionali.

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