autóre
Indicesm. (f. -trice) [sec. XIV; dal latino auctor-ōris, propr. chi fa crescere, chi crea].
1) Creatore, ideatore; esecutore, promotore di un'azione, di un'impresa, di un progetto: l'autore di una proposta, di uno scherzo, di un delitto. Per estensione, lett. o scherzoso, genitore; progenitore; capostipite: “Dardano, de' Troiani il primo autore” (Caro); il sommo Autore, Dio.
2) Chi ha composto un'opera letteraria, artistica, scientifica: l'autore di un libro, di un trattato, di un palazzo; quadro d'autore, opera di artista noto e apprezzato. In questo senso gli spregiativi autoréllo, autorùcolo: “Sono un povero autorello che lavoro per vivere” (Soffici).
Nell'ambito del diritto di proprietà è compreso anche il dominio di beni immateriali. Si parla in tal caso di proprietà letteraria, artistica e scientifica, il cui regime è disciplinato dalle norme del diritto d'autore. Altri beni immateriali sono le invenzioni atte alle applicazioni industriali, il nome commerciale, il marchio di fabbrica: beni anch'essi regolati da leggi speciali e da convenzioni internazionali (per esempio l'attribuzione di brevetti alle invenzioni). Il diritto d'autore è un diritto assoluto, in quanto ne è oggetto non il bene materiale nel quale viene concretata l'opera dell'autore, bensì la creazione originaria di questi, in altre parole la sua idea. A differenza della proprietà sui beni materiali, quella intellettuale è limitata nel tempo e ciò allo scopo di poter consentire non solo all'autore e ai suoi eredi ma, dopo un certo tempo, anche alla collettività, il libero godimento, senza limitazione alcuna, di tali beni. Due sono gli aspetti del diritto d'autore: morale e patrimoniale. Per il primo l'autore ha in qualsiasi caso il diritto di rivendicare la paternità della sua opera, preservarla da ogni modifica, deformazione o mutilazione, che ritenga lesiva del suo onore. Tale diritto è inalienabile e, alla morte dell'autore, si trasmette al coniuge e ai figli; in mancanza di questi, agli ascendenti e discendenti diretti o, in mancanza anche di questi, ai fratelli, alle sorelle e ai loro discendenti. L'azione giudiziaria in proposito può riguardare non solo il risarcimento dei danni, ma anche la distruzione degli esemplari contraffatti, mutilati, ecc. Per lo stesso diritto l'autore può far ritirare la sua opera dal commercio, qualora intervengano gravi motivi. Dopo la morte dell'autore il diritto di pubblicazione degli inediti passa agli eredi o ai legatari dello stesso, salva diversa disposizione dell'autore. Il diritto morale si estende anche all'opera anonima o pseudonima. Il diritto patrimoniale dell'autore è invece per sua natura alienabile oltre che trasmissibile agli eredi e dura per tutta la vita dell'autore e per 70 anni solari oltre la data della sua morte (legge 22 aprile 1941, n. 633 e legge 6 febbraio 1996, n. 52). Per le opere anonime o pseudonime la durata del diritto patrimoniale è di 50 anni dalla data della loro prima pubblicazione. Ha piena capacità a esercitare il diritto d'autore chi abbia compiuto i 18 anni. Una tutela speciale è data ai diritti di utilizzazione delle opere in speciali categorie (enciclopedie, dizionari, antologie, riviste, giornali, film, radiodiffusione, telediffusione, dischi, foto). Per le opere cinematografiche e audiovisive la protezione inizia dal momento della morte dell'ultimo sopravvissuto tra il regista, lo sceneggiatore, l'autore dei dialoghi e quello della colonna sonora. Agli archivi di dati consultabili per via telematica che, per scelta o per la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore, è stata riconosciuta una speciale tutela in seguito all'aumento dei casi di indebita utilizzazione dei dati in essi immagazzinati (per esempio, per le banche dati). Per le opere librarie è stato necessario modificare le originarie norme sulla protezione del diritto d'autore per fermare il fenomeno della "pirateria letteraria", cioè della riproduzione non autorizzata delle opere, effettuata mediante fotocopiatrici e altri sistemi analoghi.