piraterìa (editoria)
produzione e vendita non autorizzate di prodotti protetti dal diritto d'autore. Il crescente aumento del prezzo dei libri registratosi negli ultimi decenni del sec. XX ha portato alla riproduzione delle opere librarie mediante fotocopie e sistemi analoghi. Tale metodo, se da un lato ha fatto risparmiare i consumatori, dall'altro ha provocato la protesta degli autori e degli editori a causa dei danni economici causati dalla minor quantità di opere vendute. Il legislatore è così intervenuto, modificando alcune norme della legge sulla protezione del diritto d'autore e sanzionando penalmente la cosiddetta pirateria letteraria. In particolare, in conformità alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con la legge 20 giugno 1978, n. 399, è consentita la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, soltanto nel limite del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, che utilizzino o che mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o altro sistema di riproduzione, sono tenuti a corrispondere un compenso agli autori e agli editori delle opere dell'ingegno che sono riprodotte mediante tali apparecchi. È invece libera la riproduzione di singole opere o brani di opere a uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a diffusione dell'opera nel pubblico e altrettanto libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca. Inoltre, la legge 18 agosto 2000, n. 248, nell'integrare la vecchia legge sulla protezione del diritto d'autore del 1941, punisce penalmente chi viola il limite imposto dal legislatore. Accanto alle misure penali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie (come il sequestro).