assemblèa
IndiceLessico
sf. [sec. XIV; dal francese assemblée].
1) Riunione, adunanza di più persone per dibattere ed eventualmente prendere risoluzioni su problemi di interesse comune: “or tu raccogli in assemblea gli Achivi” (Monti); indire un'assemblea di studenti, di lavoratori. In particolare, la riunione di un organo legislativo o amministrativo nella sede apposita e il dibattito che vi si svolge; per estensione, il corpo deliberativo di uno Stato; Parlamento; lo stesso termine è usato anche per le riunioni di organi pubblici minori: consigli regionali, provinciali o comunali. Caratteristiche di tutte le assemblea sono l'esistenza di un regolamento che ne disciplina il funzionamento e la verbalizzazione degli atti che in essa si svolgono.
2) Riunione, assembramento di persone, spesso con significato ironico: “le magre assemblee di bevitori” (Baldini).
3) L'adunata mattutina dell'equipaggio di una nave militare.
4) Ant., discussione rumorosa, animata.
Diritto: storia
Nell'antico diritto germanico, l'adunanza all'aperto (“campi di marzo”, di “maggio”) di tutti gli uomini liberi atti alle armi. Aveva tre funzioni fondamentali: elezione del re, giurisdizione per i reati più gravi, emanazione di norme giuridiche; aveva inoltre competenza per tutto quanto riguardava la vita comune del gruppo. Le delibere venivano espresse con la percussio armorum, battendo cioè le lance contro gli scudi. Per l'antichità (assemblee popolari), vedi comizio; per il Medioevo in genere vedi arengo. In epoca moderna, sull'esempio del costituzionalismo inglese l'assemblea significò il corpo legislativo o una sua parte: in Francia, nel 1789, gli Stati Generali si chiamarono assemblea nazionale, a cui si aggiunse l'aggettivo costituente nel 1791; nel sec. XIX prevalse il termine più propriamente giuridico di parlamento, pur rimanendo nell'uso anche il termine precedente. Il diritto costituzionale configura due tipi di assemblee: costituente e legislativa. In Italia il termine assemblea nel significato di parlamento è rimasto associato solo a costituente (assemblea costituente), ma nel contempo si è allargato a indicare altri organismi costituzionali e di diritto pubblico (per esempio assemblea regionale, assemblea elettorale, assemblea consultiva ecc.).
Diritto civile
L'assemblea è l'organo deliberante delle persone giuridiche. Nelle associazioni l'assemblea è composta dagli associati ed è convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Nelle società di capitali, come le società per azioni e quelle a responsabilità limitata, l'assemblea è composta dai soci e la sua volontà è sovrana. Le statuizioni dell'assemblea vengono prese con le maggioranze previste dalla legge, ma l'atto costitutivo può richiedere per determinate deliberazioni maggioranze particolari. Nel condominio degli edifici, l'assemblea dei condomini provvede alla nomina dell'amministratore, all'approvazione del preventivo delle spese annuali, del rendiconto dell'amministratore e alle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio.
Diritto commerciale
L'assemblea degli azionisti è l'organo volitivo di una società per azioni. Presieduta da un presidente, può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria, costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, deve essere tenuta almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Spetta all'assemblea approvare il bilancio, nominare gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale, definire il loro compenso e responsabilità e deliberare inoltre su tutti gli altri oggetti di sua competenza come dall'atto costitutivo. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta. L'assemblea straordinaria, costituita indipendentemente dal numero dei soci presenti, delibera sulla modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione d'obbligazioni, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Le deliberazioni sono valide se espresse da tanti soci che rappresentano, in prima convocazione più della metà del capitale sociale, in seconda convocazione più di un terzo del capitale sociale, sempre che non si tratti di cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione o scioglimento anticipato della società, trasferimento della sede sociale all'estero, emissione di azioni privilegiate ed esclusione del diritto di opzione da parte dei vecchi azionisti in quanto tali deliberazioni richiedono sempre il consenso dei soci rappresentanti più della metà del capitale sociale. Nell'assemblea straordinaria, è necessario l'intervento del notaio per la stesura del verbale. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso, su domanda di tanti soci che rappresentano un quinto del capitale sociale, dalla stessa assemblea (nel caso di riconvocazione o rinvio); dai sindaci, quando omettano di provvedervi gli amministratori o quando vi sia urgente necessità, e dal tribunale, su denuncia dei soci rappresentanti un decimo del capitale sociale, per gravi irregolarità. L'avviso di convocazione degli amministratori contenente l'ordine del giorno deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale convocazione formale può essere omessa, con uguale validità dell'assemblea, se a essa partecipano tutti gli azionisti, gli amministratori e i sindaci (assemblea totalitaria). I verbali delle assemblee devono essere trascritti nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea. Intervengono nell'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci, previo deposito delle loro azioni cinque giorni prima dell'assemblea presso la sede sociale. Si ha infine un'assemblea speciale, per la quale vigono le stesse norme dell'assemblea straordinaria, costituita dai soci titolari di azioni speciali. Le deliberazioni di tale assemblea vincolano anche i soci dissenzienti o non intervenuti. § Per assemblea degli obbligazionisti si intende l'organo costituito dagli obbligazionisti di una società per azioni per deliberare la nomina e revoca del rappresentante comune, le modificazioni delle condizioni del prestito e altri elementi relativi all'interesse comune degli obbligazionisti. L'assemblea è regolata dalle stesse norme dell'assemblea straordinaria degli azionisti. § Con assemblea di fabbrica si indica la riunione riguardante tutti i lavoratori o gruppi di una fabbrica per trattare (secondo un ordine del giorno prestabilito e notificato) materie d'interesse sindacale e del lavoro (legge 20 maggio 1970, n. 300).
A. De Gregorio, Corso di diritto commerciale, Milano-Roma-Napoli-Città di Castello, 1967; G. Santini, Società a responsabilità limitata, Bologna, 1971; F. Galgano, Le società per azioni, vol. II, Padova, 1989.