appalto
IndiceLessico
sm. [sec. XVI; da appaltare].
1) Contratto con il quale una parte (appaltatore, assuntore) organizzata a impresa e con gestione a proprio rischio assume verso l'altra (appaltante, committente) l'obbligazione del compimento di un'opera o di un servizio contro un corrispettivo in denaro. § Per il diritto romano, vedi locatio censoria e pubblicano.
2) Anticamente, incetta, monopolio; toscano, anche rivendita di generi soggetti a monopolio di Stato.
Diritto
Il contratto d'appalto è regolato dagli art. 1655 e seguenti del Codice Civile. A carico dell'appaltatore sono anche la materia prima e la manodopera. Il prezzo può essere stabilito sia globalmente (forfait) sia a misura. Ambedue le parti hanno comunque la possibilità di una revisione dei prezzi e il diritto di verifica quando l'aumento o la diminuzione del costo dei materiali o della manodopera oltrepassi i limiti della normale alea (10%). L'appaltatore inoltre può chiedere al committente un equo compenso quando intervengano nel compimento dell'opera particolari difficoltà di esecuzione, che implichino lavori aggiuntivi. Il committente ha diritto, prima di ricevere in consegna l'opera, di verificarla mediante idoneo collaudo. L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. Tale garanzia però non è dovuta se il committente ha accettato l'opera pur conoscendone i vizi e le difformità. Se nel corso di dieci anni dal compimento di un immobile, questo, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente o dei suoi aventi causa. Il contratto d'appalto è molto usato per l'esecuzione di opere pubbliche, per la realizzazione delle quali gli appalti sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata e anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata ma esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109. Nel caso dell'appalto-concorso la pubblica amministrazione presenta un progetto generico, lasciando ai concorrenti di dettagliarlo nei particolari tecnici. La scelta è fatta in base al maggior valore tecnico e alla maggiore convenienza economica. I rapporti fra appaltatore e pubblica amministrazione sono regolati da capitolati.