altius non tollendi

loc. lat. (proibizione di costruire più in alto), indicante nel diritto romano la proibizione (che costituiva una servitù) d'innalzare sul fondo che subiva la servitù un edificio oltre una determinata altezza per non togliere al fondo “dominante” la libera vista e la luce. Tale servitù permane anche nel vigente codice italiano.

Trovi questo termine anche in:

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora