altius non tollendi
Redazione De Agostini
loc. lat. (proibizione di costruire più in alto), indicante nel diritto romano la proibizione (che costituiva una servitù) d'innalzare sul fondo che subiva la servitù un edificio oltre una determinata altezza per non togliere al fondo “dominante” la libera vista e la luce. Tale servitù permane anche nel vigente codice italiano.